Cassazione Civile, Ordinanza n. 33541/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
L'agente della riscossione aveva avviato un pignoramento presso terzi, ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, sui crediti da lavoro del debitore verso il suo datore di lavoro, in forza di undici cartelle di pagamento relative a pretese di varia natura iscritte a ruolo. Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo vizi della procedura di riscossione e la prescrizione di tutti i crediti portati da cartelle notificate oltre cinque anni prima del pignoramento. Nel corso del giudizio ha chiesto anche la restituzione delle somme nel frattempo incassate dall'agente della riscossione e lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato. In primo grado è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per quattro cartelle definite in via agevolata e l'opposizione è stata accolta per altre sei cartelle ritenute prescritte, con rigetto delle ulteriori domande. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi, ma il testo trasmesso non ne riporta analiticamente il contenuto; la Corte ha esaminato d'ufficio un profilo preliminare, rilevando il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata evocazione del terzo pignorato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione relativo a un'espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario. Poiché il terzo (datore di lavoro del debitore) non era stato evocato né nel giudizio di merito né in cassazione, il processo risultava viziato per difetto di contraddittorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Venezia, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha aggiunto che la rinnovazione del giudizio dovrà avvenire a contraddittorio integro e che solo allora potranno essere esaminate le domande restitutorie e le questioni relative alla definizione agevolata e alla possibile duplicazione dei pagamenti.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
norma che consente all'agente della riscossione il pignoramento dei crediti presso terzi nelle forme speciali della riscossione a mezzo ruolo.
opposizione all’esecuzione
l'opposizione proposta dal debitore era qualificata come opposizione all'esecuzione nel corso del processo esecutivo.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e il deposito di memoria.
richiamato con riferimento agli obblighi di custodia del terzo pignorato, poi liberato dalla rinuncia al pignoramento.
richiamato per individuare la disciplina dell'espropriazione presso terzi, rilevante ai fini del litisconsorzio necessario del terzo pignorato.
richiamato per il potere/dovere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio.
richiamato quale base del rinvio al primo giudice dopo la cassazione per nullità del processo dovuta a difetto di litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi relativo a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzione tra le varie forme di opposizione o tra le singole questioni dedotte.
- La mancata partecipazione del terzo pignorato al giudizio determina la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al giudice di primo grado.
- Quando il processo esecutivo è colpito da vizio di integrità del contraddittorio, il giudice di legittimità non può decidere nel merito delle questioni sostanziali ulteriori, incluse quelle restitutorie o quelle relative a eventuali pagamenti definitivi, che devono essere riesaminate nel giudizio rinnovato.
- La domanda di restituzione delle somme riscosse in sede esecutiva e le questioni sulla possibile duplicazione dei pagamenti restano logicamente dipendenti dall'esito dell'opposizione e devono essere trattate solo in un giudizio celebrato con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
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