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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2683/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 20/05/2021 che aveva dichiarato inammissibile per intempestività l'appello di Simona Chiodarelli e rigettato gli appelli di Raffaele e Gennaro Cigliano. Simona deduceva nullità per irregolare notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e, soprattutto, contestava la declarata intempestività dell'appello per un errore processuale indotto dalla contraddittoria indicazione del termine per il deposito delle motivazioni (45 giorni indicati in udienza vs 30 giorni riportati nella sentenza depositata). Chiedeva in subordine la rimessione nel termine. I fratelli Cigliano deducevano carenza di prova della ricezione delle somme (ricettazione), illogicità della motivazione e, in subordine, estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di Simona Chiodarelli: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per nuovo corso e nuova fissazione dell'udienza, rilevando che l'errore sul termine di impugnazione era un "errore sul fatto processuale" indotto dall'ambiguità delle indicazioni fornite dal giudice e determinante per la scelta della parte. I ricorsi proposti in favore di Raffaele e Gennaro Cigliano sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e difetto assoluto di specificità: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito avesse adeguatamente illustrato la ricostruzione probatoria e le ragioni per cui la denuncia di furto non escludeva la prova del possesso/uso delle carte; inoltre la contestata prescrizione è stata valutata erronea perché il calcolo della prescrizione, tenuto conto delle cause di interruzione, non portava all'estinzione del reato prima della decisione di appello. Ai Cigliano sono state imposte le spese e una sanzione alla Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c

    Criterio di inammissibilità per motivi che non si confrontano con la motivazione: applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi dei Cigliano per difetto di specificità e manifesta infondatezza

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e

    Richiesta di motivazione sufficiente: invocata rispetto alla presunta mancata o insufficiente motivazione sulla intempestività dell'appello di Chiodarelli

  • art. 544 cod. proc. pen., comma 3

    Riferimento all'effetto dell'attesa della notifica di deposito: la difesa aveva ritenuto di attendere l'avviso di deposito; la Corte ha considerato l'errore indotto dall'ambiguità dei termini come giustificativo dell'impugnazione tardiva

  • art. 548 cod. proc. pen., comma 2

    Norma sulla notifica dell'avviso di deposito: rilevante nel ragionamento della difesa che attese la notifica prima di proporre appello

  • art. 585 cod. proc. pen., comma 1, lett. c

    Termine per l'esercizio della facoltà di impugnazione: utilizzato per calcolare la tempestività dell'appello di Chiodarelli

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma che consente la rimessione in termine per tempestiva impugnazione: invocata in subordine dalla difesa di Chiodarelli

  • art. 157 cod. pen.

    Parametro per il calcolo della prescrizione (pena di riferimento): utilizzato per valutare la doglianza di estinzione per prescrizione formulata dai Cigliano

  • art. 161 cod. pen.

    Aggiunta di termini per le cause di interruzione della prescrizione: rilevante nel conteggio della prescrizione per i reati di ricettazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che impone condanna alle spese e possibilità di ammenda in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per condannare i Cigliano alle spese e a versare 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se la sentenza pronunciata in udienza e il testo depositato contengono indicazioni inconciliabili su termini processuali essenziali, l'errore indotto dalla giurisdizione può giustificare l'annullamento per violazione del contraddittorio/processo e la rimessione degli atti per una nuova fissazione: il giudice di legittimità tutela l'affidamento "incolpevole" della parte sugli atti del giudice.
  • In Cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con l'ordito motivazionale della decisione impugnata: doglianze generiche o che non contestano punto per punto la motivazione di merito sono dichiarate inammissibili per difetto di specificità e manifesta infondatezza.
  • Per le eccezioni di prescrizione, è essenziale il corretto calcolo del termine di prescrizione tenendo conto della pena di riferimento e delle cause di interruzione; il tempo trascorso dopo una decisione è rilevante solo se l'impugnazione sia valida e perfezionata: ricorsi inammissibili non interrompono utilmente la prescrizione.
  • La parte che propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e all'ammenda (art. 616 c.p.p.) in caso di inammissibilità ritenuta colposa; ciò impone cautela e specificità nella redazione dei motivi.
  • Un errore sul "fatto processuale" (es. termine indicato dal giudice) che sia determinante per l'esercizio del diritto di impugnazione può essere considerato giustificato se provato che l'errore è stato indotto dall'atto giudiziale e non imputabile alla parte.

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