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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27873/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame del 18/03/2025 che aveva annullato il sequestro preventivo sulla somma di euro 10.861,01 e aveva ricondotto le condotte contestate alla fattispecie di dichiarazione infedele (d.lgs. 74/2000), disponendone la restituzione. Il Procuratore contestava la qualificazione giuridica ritenendo che le condotte integrassero truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.), deduceva l'esistenza di una pluralità di artifici e raggiri funzionali alla truffa (falsi profili CAF, procacciamento, uso di IBAN falsi, contenimento sotto soglia dei rimborsi automatici, ecc.), sosteneva la sussistenza del periculum in mora e chiedeva il mantenimento del vincolo per garantire la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p.; inoltre deduceva che, anche alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite Massini, doveva essere vincolata la quota parte dei profitti attribuibili all'associazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la legittima ricognizione delle condotte come dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000, applicando il principio di specialità della normativa tributaria: le condotte finalizzate all'evasione fiscale trovano risposta esclusiva nella disciplina tributaria e non possono essere ricondotte automaticamente alla truffa aggravata salvo che sia provato un profitto ulteriore e diverso rispetto al vantaggio fiscale. La Corte ha inoltre ritenuto che gli altri elementi organizzativi indicati dal ricorrente, pur idonei a dimostrare l'esistenza di un'associazione, non dimostrino il nesso causale con l'erogazione del rimborso, che si è generato esclusivamente dalla falsa indicazione di dati nelle dichiarazioni 730. Sul tema della confisca la Corte ha rilevato l'indeterminatezza della doglianza del pubblico ministero circa la quota confiscabile e ha dichiarato il motivo aspecifico e inammissibile. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e l'ordinanza impugnata confermata nella sostanza.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    La condotta consistente nella falsa indicazione di elementi attivi o passivi nelle dichiarazioni fiscali è ricondotta a questa fattispecie; applicazione legittima nel caso concreto perché non provato un profitto ulteriore rispetto al vantaggio fiscale

  • art. 3 d.lgs. 74/2000

    Richiamato nel quadro delle fattispecie tributarie rilevanti in materia di frode fiscale e soglia di punibilità

  • artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000

    Citati nella ricostruzione sistematica delle norme tributarie che disciplinano le frodi fiscali e il loro rapporto con il sistema sanzionatorio speciale

  • art. 6 e art. 9 d.lgs. 74/2000

    Richiamati con riferimento al tentativo e al concorso di persone, a sostegno del principio che la normativa tributaria esclude la punibilità di molte condotte 'preparatorie'

  • art. 640 cod. pen. (truffa aggravata)

    La Corte ha escluso l'applicabilità della truffa aggravata quando la condotta si risolve nella frode fiscale disciplinata dalla normativa speciale, salvo che emerga un profitto ulteriore e diverso

  • art. 240 cod. pen. (confisca)

    Richiamato dalla parte ricorrente per il vincolo delle somme; la Corte ha rilevato l'assenza di una quantificazione concreta e attribuibile al singolo soggetto e ha quindi escluso l'obbligo di vincolo

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Disposizioni processuali richiamate circa il rito in contraddittorio scritto e la mancanza di richiesta di trattazione orale

  • Sez. U., n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano)

    La Corte ha affermato la specialità della normativa penale tributaria ritenendo che qualsiasi condotta di frode al fisco trovi risposta esclusiva nella normativa speciale

    Principio guida: la disciplina tributaria forma un sistema chiuso che esaurisce la risposta punitiva per le frodi fiscali; la truffa ai danni dello Stato non è utilizzabile per rimpiazzare o aggirare il regime speciale salvo che vi sia un profitto diverso e aggiuntivo

  • Sez. U., n. 13783 del 2025 (Massini)

    Richiamata dalla parte ricorrente in relazione ai criteri di quantificazione del profitto confiscabile in ipotesi associative; la Corte ha osservato che, nel caso concreto, la doglianza non era sufficientemente specifica nella quantificazione della quota riconducibile al ricorrente

Massime di principio

  • Principio di specialità: le frodi fiscali devono essere giudicate prevalentemente alla stregua della normativa tributaria speciale; la truffa aggravata è configurabile solo se emerge un profitto ulteriore e diverso rispetto al mero vantaggio fiscale
  • Non basta dimostrare un'organizzazione o una serie di condotte 'preparatorie' per qualificare il fatto come truffa: è necessario provare il nesso causale tra le condotte decettive e l'ottenimento di un profitto diverso dall'evasione fiscale
  • Per il mantenimento del vincolo o la confisca occorre una chiara e specifica quantificazione del profitto imputabile al singolo imputato; deduzioni generiche o aspecifiche possono rendere inammissibile la doglianza
  • In materia cautelare reale il periculum in mora deve essere motivato in relazione al rischio effettivo di dissipatione o al concreto pericolo di vanificare la confisca, tenendo conto della solvibilità del soggetto e della portata del profitto contestato
  • Se si sostiene l'esistenza di un disegno criminoso unico che aggreghi più dichiarazioni, bisogna provare il collegamento causale e la ricaduta complessiva sul superamento delle soglie di punibilità previste dalla normativa tributaria

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