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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08517/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

Una società contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2007, emessa per complessivi euro 30.008,42 comprensivi di sanzioni e interessi, perché iscritta a ruolo a seguito della decadenza dal beneficio della rateazione per omesso tempestivo pagamento di alcune rate. La società deduceva in appello e poi in cassazione che la cartella fosse nulla o comunque tardiva: con il primo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo e l’assenza di motivazione sulla censura di nullità per intempestività della notifica ai sensi dell’art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997; con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, trattandosi di liquidazione automatica ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 riferita al 2007, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2011; con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997, sostenendo che, essendo scaduta la rata non pagata il 30 settembre 2010, la notifica avrebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2012 e non il 31 gennaio 2013.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura fosse formulata in modo generico e confondesse l’omesso esame di un fatto storico con l’omessa pronuncia su un motivo di appello. Ha poi esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo e li ha ritenuti infondati: ha affermato che, per le cartelle conseguenti a iscrizioni a ruolo ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, il termine di notifica a pena di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973, mentre il termine indicato dall’art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997 ha natura meramente esortativa perché privo di sanzione. Poiché la rata era scaduta il 30 settembre 2010 e la cartella era stata notificata il 31 gennaio 2013, la notifica è stata considerata tempestiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Il motivo che invoca l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se formulato in modo generico o se in realtà mira a censurare un'omessa pronuncia su un motivo di appello, senza indicare un fatto storico-naturalistico effettivamente trascurato.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    È il parametro processuale attraverso cui sono state veicolate le censure di violazione di legge relative ai termini di notifica della cartella.

  • art. 3-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    Per le cartelle conseguenti a decadenza dalla rateazione, il comma 5 non prevede una sanzione per il mancato rispetto del termine; il termine ivi previsto è quindi meramente esortativo, non decadenziale.

  • art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine di notifica a pena di decadenza delle cartelle conseguenti alle iscrizioni a ruolo in questione scade il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

  • artt. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamati come base della liquidazione automatica cui si ricollega l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In presenza di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo va dedotto indicando specificamente un fatto storico-naturalistico trascurato dal giudice; non è sufficiente una critica generica alla motivazione né la mera denunzia di omessa pronuncia su un motivo di appello.
  • Quando una cartella deriva da iscrizione a ruolo conseguente a decadenza dalla rateazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, il termine decadenziale per la notifica è quello previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, ossia il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza della rata non pagata o tardivamente pagata.
  • Il termine previsto dall'art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997, in assenza di una espressa sanzione per il suo superamento, non è decadenziale ma ha funzione ordinatoria/esortativa.
  • Se la notifica della cartella interviene entro il termine decadenziale calcolato secondo l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, la censura di tardività deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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