Cassazione Penale, Sentenza n. 39181/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancanza della querela relativamente al reato di furto di energia elettrica (art. 624 e 625 c.p. n. 2) ritenendo tardiva la contestazione suppletiva, operata dal PM dopo il decorso del termine per la proposizione della querela previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022. Il ricorso sostiene che il PM, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., può validamente contestare in udienza un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio anche dopo il decorso del termine per la querela, e che il Tribunale avrebbe dovuto disporre le operazioni di cui all'art. 520 c.p.p. (inserimento nel verbale, notifica, sospensione e nuova udienza) anziche' dichiarare l'improcedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto illegittima la pronuncia del Tribunale che ha precluso al Pubblico Ministero la contestazione suppletiva dell'aggravante. Ha affermato la possibilità e il dovere del PM, alla prima udienza utile successiva alla riforma (cd. riforma Cartabia), di contestare in udienza l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio; perciò ha dichiarato la nullità della decisione del Tribunale per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
Regola la declaratoria di improcedibilità per difetto di una condizione di procedibilità; la Corte distingue l'effetto dell'improcedibilità (per mancanza di querela) dall'estinzione per prescrizione e ritiene che tale improcedibilità non impedisca al PM di contestare un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio alla prima udienza utile.
Stabilisce il termine per la proposizione della querela per i reati divenuti tale dopo la riforma; la Corte valuta l'effetto del decorso di tale termine ma ritiene che non tenga automaticamente precluso il potere del PM di contestare suppletivamente un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
art. 624 e art. 625 cod. pen.
Norme sostanziali sul furto e sulle aggravanti (in particolare la n. 7 riguardante le cose destinate a pubblico servizio); nella fattispecie l'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 era idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio e la sua contestazione suppletiva era centrale per il prosieguo dell'azione penale.
Consente al PM la contestazione suppletiva in udienza di circostanze aggravanti non indicate nel decreto che dispone il giudizio; la Corte afferma che tale potere non subisce decadenze formali e può essere esercitato alla prima udienza utile anche se è scaduto il termine per la querela.
Regola gli effetti della contestazione in udienza (inserimento nel verbale, notifica, sospensione e nuova udienza); secondo il ricorso e la Corte, tali procedure dovevano essere adottate dal Tribunale una volta effettuata la contestazione suppletiva.
art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen.
Introdotto dalla riforma Cartabia per consentire al giudice di invitare il PM a modificare l'imputazione al fine di garantire la corrispondenza fra chiesto e pronunciato; la Corte lo usa a supporto dell'obbligo del giudice di permettere o sollecitare la modifica dell'imputazione e la contestazione suppletiva in udienza.
art. 103 Cost.
Principio di obbligatorietà dell'azione penale richiamato dal ricorso come fondamento della possibilità per il PM di procedere alla contestazione suppletiva e non subire preclusioni che impediscano l'esercizio dell'azione pubblica.
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Norme sulla nullità della formulazione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che la preclusione illegittima, da parte del Tribunale, al potere-dovere del PM abbia determinato una nullità assoluta che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023 ("Domingo")
Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023
Le Sezioni Unite hanno stabilito regole specifiche in tema di contestazione suppletiva intervenuta dopo la decorrenza del termine di prescrizione; la Corte precisa che quella decisione riguarda la prescrizione e non può automaticamente estendersi a casi di improcedibilità per mancanza di querela, con cui non si realizza lo stesso effetto "ora per allora".
Massime di principio
- Dopo la riforma Cartabia il Pubblico Ministero può e deve, alla prima udienza utile, contestare suppletivamente un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, anche se è decorso il termine per la proposizione della querela relativo all'imputazione originaria.
- Il giudice non deve dichiarare immediatamente l'improcedibilità quando il PM, in udienza, formula una contestazione suppletiva che modifica il regime di procedibilità: deve invece consentire le operazioni previste (inserimento nel verbale, notifica, sospensione e nuova udienza) e decidere sul capo così modificato.
- L'improcedibilità per mancata querela e l'estinzione del reato per prescrizione sono istituti distinti: la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulle contestazioni suppletive dopo prescrizione non vale automaticamente per i casi di mancata querela.
- Se il giudice preclude illegittimamente al PM la contestazione suppletiva si configura una nullità della formulazione dell'imputazione (artt. 178-179 c.p.p.) che giustifica l'annullamento della decisione impugnata.
- Prassi consigliata: alla prima udienza utile dopo le modifiche normative, il PM dovrebbe esaminare gli atti e contestare tempestivamente in udienza le aggravanti rilevabili che possono mutare il regime di procedibilità, mentre il giudice dovrebbe, sentite le parti, invitare il PM a modificare l'imputazione ai sensi dell'art. 554-bis c.p.p. o disporre la restituzione degli atti se ciò non avviene.
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