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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25103/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati riportati in due sentenze. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione nella quantificazione degli aumenti di pena relativi ai reati satellite (capo 25 e capo 1), sostenendo che il giudice dell'esecuzione non ha motivato distintamente e non ha esplicitato gli aumenti in modo tale da garantire il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e prevenire un surrettizio cumulo materiale di pene, come richiesto dalla giurisprudenza (cfr. S.U. Pizzone). In particolare si lamentava che l'ordinanza si sia limitata a confermare i limiti fissati dal giudice della cognizione senza indicare il calcolo e la motivazione degli incrementi

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale, in sede di rinvio, abbia correttamente applicato i principi di diritto: ha individuato il reato più grave (capo 27 con pena di anni 10 e mesi 9), ha calcolato la pena base tenendo conto dei principi relativi al rito abbreviato (determinazione della pena nella sua entità antecedente alla diminuente per il rito, applicazione dell'aumento per continuazione e successiva applicazione della diminuente sull'intero) e ha motivato che gli aumenti per i reati-satellite sono stati mantenuti nei limiti fissati dal giudice della cognizione, in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite che vieta aumenti superiori a quelli già fissati in sede di giudizio di cognizione. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; obbligo di versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; rideterminazione della pena in anni 10, mesi 9, giorni 20 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa confermata dall'ordinanza impugnata

Norme richiamate

  • Sentenza Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019 (Rv. 276838)

    Principio secondo cui, nei casi di condanne in distinti giudizi abbreviati, la pena base va determinata nella sua entità precedente alla diminuente per il rito, applicando poi l'aumento per continuazione e quindi la diminuente sull'intero

  • Sentenza Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010 (Rv. 247616)

    Richiama il principio sulla determinazione della pena base e sull'applicazione delle diminuenti e degli aumenti in caso di continuazione tra reati emessi in riti abbreviati

  • Ordinanza Sezioni Unite, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino, Rv. 268735)

    Il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna

  • Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone, Rv. 282269)

    Richiesta motivazione distinta e adeguata per ciascun aumento di pena; il grado di motivazione è correlato all'entità degli aumenti per consentire la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e l'assenza di cumulo materiale

  • Art. 81 cod. pen.

    Limiti e regole sul cumulo delle pene e sul rispetto del rapporto di proporzione tra le sanzioni; citato come parametro di verifica nella motivazione

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; qui utilizzato per disporre il versamento di euro 3.000,00

  • Sentenza di questa Corte del 16/02/2022 (sez. I) - annullamento con rinvio

    Procedura di rinvio che ha delimitato l'oggetto del nuovo giudizio: rideterminazione della pena in conformità ai principi indicati sulla determinazione della pena base e sugli effetti del rito abbreviato

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione tra reati emessi con riti abbreviati, la pena base va calcolata nella sua misura antecedente alla diminuente per il rito; sull'entità così determinata si applica l'aumento per continuazione e solo dopo va applicata la diminuente per il rito abbreviato all'intero risultato
  • Per i reati-satellite il giudice dell'esecuzione non può fissare aumenti superiori a quelli stabiliti dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile; gli aumenti possono essere confermati ma devono essere motivati quando rilevanti
  • Il giudice deve motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite nella misura necessaria a verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e l'assenza di cumulo materiale
  • La mancanza di motivazione adeguata sugli aumenti di pena può portare all'annullamento con rinvio dell'atto di esecuzione; la motivazione richiesta è proporzionale all'entità degli aumenti
  • L'art. 81 cod. pen. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite sono parametri centrali per evitare che l'applicazione della continuazione si traduca in un cumulo sostanziale di sanzioni
  • In sede di impugnazione di un'ordinanza dell'esecuzione bisogna contestare specificamente il calcolo numerico degli aumenti o l'errata applicazione dei principi giurisprudenziali per ottenere l'annullamento; contestazioni meramente assertive senza confronto con la motivazione sono destinate a essere dichiarate inammissibili

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