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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14236/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Basile era stato sanzionato per violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 195/2008 per non aver dichiarato all'uscita dall'Italia capitale estero pari a complessivi €290.420,00 costituiti da una cartella ipotecaria di diritto svizzero al portatore (valore indicato nel titolo ca. CHF 350.000) e da denaro contante. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento denunciando: (i) decorrenza tardiva del potere sanzionatorio del MEF (decadenza) per inosservanza del termine di trasmissione dei verbali; (ii) vizio procedimentale perché il parere della commissione consultiva sarebbe intervenuto dopo il decreto; (iii) la cartella ipotecaria svizzera non sarebbe assimilabile a denaro contante ai sensi dell'art. 1(1)(c) e art. 3 d.lgs. 195/2008; (iv) errata determinazione del valore da assumere ai fini della sanzione; (v) mancanza del requisito soggettivo (ignoranza/assenza di volontà).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i motivi relativi alla decadenza e alla presunta tardività/protocollo del parere, ritenendo che il termine perentorio di cui all'art. 8 comma 3 d.lgs. 195/2008 decorre dal giorno in cui il MEF ha effettivamente ricevuto i verbali (trasmissione informatica del 24/04/2013), sicché il decreto del 13/12/2013 è tempestivo, e che il parere consultivo non è vincolante e la sua data di protocollazione non è decisiva se la formazione effettiva è anteriore. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo (sul punto di diritto sostanziale): la cartella ipotecaria di diritto svizzero al portatore, nella sua disciplina concreta, non è assimilabile al denaro contante ai fini dell'art. 3 d.lgs. 195/2008 perché difetta della libera trasferibilità a qualsiasi terzo e dell'immediata riutilizzabilità come mezzo di pagamento. Perciò la sanzione irrogata in relazione a tale strumento è stata annullata. I restanti motivi (valutazione del valore e mancata coscienza) sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è cassata e, nel merito, il decreto n. 408334/2013 è annullato nella parte che irroga la sanzione per la violazione dell'art. 3. Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 195 del 2008, art. 8

    «1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall' articolo 7 può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. 3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione. 4. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. 5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 è prorogato di sessanta giorni[…]»

    Il termine perentorio di 180 giorni (più l'eventuale proroga di 60 giorni in caso di audizione o valutazioni tecniche) decorre dalla data in cui il MEF riceve effettivamente i verbali di contestazione; pertanto il dies a quo è la trasmissione effettiva al MEF e non la sola data di contestazione esterna.

  • d.lgs. n. 195 del 2008, art. 4 comma 6

    «I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di dieci anni e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto».

    La trasmissione entro 7 giorni è un termine ordinatorio e la decorrenza del termine perentorio sanzionatorio è agganciata alla effettiva ricezione da parte del MEF; un ritardo nella trasmissione non determina automaticamente la decadenza se la ricezione è comunque attestabile entro i termini utili e la procedura amministrativa interna è documentata.

  • d.lgs. n. 195 del 2008, art. 1 comma 1 lett. c) e art. 3

    L'art. 3 sanziona la mancata dichiarazione di denaro contante (banconote e monete) e di titoli di credito espressamente equiparati; la Corte ha interpretato che la cartella ipotecaria svizzera al portatore non rientra tra le fattispecie equiparate perché manca la caratteristica della libera trasferibilità a qualsiasi terzo e dell'immediata riutilizzabilità come mezzo di pagamento.

  • legge n. 689 del 1981, art. 3

    L'illecito amministrativo richiede, ai fini della responsabilità, la mera coscienza e volontà della condotta (presunzione relativa di colpa); tuttavia la questione è secondaria quando l'elemento materiale non rientra nella fattispecie sanzionatoria.

  • d.lgs. n. 231 del 2007, art. 49

    Richiamato dal ricorrente con riferimento all'identificazione nelle cessioni; la Corte ha ritenuto non decisivo l'argomento secondo cui la normativa richiederebbe l'identificazione del cedente/cessionario per assimilare la cartella a titolo di credito al portatore equiparabile al denaro.

  • D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114 (commissione consultiva)

    La commissione consultiva ha funzione istruttoria e consultiva obbligatoria ma il suo parere non è vincolante per il MEF; la formazione effettiva del parere è ciò che rileva, non la data di protocollazione.

Massime di principio

  • La qualificazione di uno strumento finanziario estero come "denaro contante" ai fini delle norme doganali/sanzionatorie italiane richiede verifica delle caratteristiche di libera trasferibilità e di immediata riutilizzabilità come mezzo di pagamento: se mancano, lo strumento non va assimilato al contante automaticament e
  • Il termine per adottare il provvedimento sanzionatorio da parte del MEF (art. 8 d.lgs. 195/2008) decorre dal momento della effettiva ricezione dei verbali da parte del MEF (trasmissione informatica), non dalla sola data di contestazione esterna; la previsione dei 7 giorni per la trasmissione (art. 4 comma 6) è ordinatoria e non necessariamente causa di decadenza automatica
  • La richiesta di essere sentiti o la richiesta di valutazioni tecniche proroga il termine per l'adozione del decreto di 60 giorni (oltre i 180) secondo l'art. 8; va sempre documentata la ricezione e gli atti interni per dimostrare la tempestività
  • Il parere della commissione consultiva è obbligatorio ai fini procedimentali ma non vincolante sul contenuto normativo: la sua data di protocollazione non esaurisce la valutazione della sua effettiva formazione e acquisizione nei confronti dell'atto finale
  • Ai fini del calcolo del valore rilevante per l'applicazione della sanzione, di norma si assume il valore nominale indicato nel titolo equiparabile; tuttavia va sempre valutata la natura giuridica del titolo e le modalità di effettiva realizzazione del credito garantito
  • L'ignoranza della normativa straniera non costituisce di per sé esimente dall'applicazione di sanzioni amministrative quando la fattispecie rientra nel campo normativo; d'altro canto, se la fattispecie materiale non rientra nella norma sanzionatoria, l'assenza di conoscenza è irrilevante perché manca il presupposto materiale
  • In casi simili è necessario: documentare la natura giuridica del titolo estero (con consulenza su diritto straniero), verificare trasferibilità e immediatezza di utilizzazione, raccogliere e conservare prova della data di contestazione e della trasmissione al MEF, e contestare tempestivamente sia aspetti sostanziali che procedurali

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