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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14190/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Meglio ha chiesto la rimozione/arretramento di un muro costruito da Ferrandino sul confine (elevazione del piano di campagna, muro in tufo privo di adeguate fondazioni e fori che causavano stillicidio) e il risarcimento dei danni da infiltrazioni e deprezzamento dell'immobile. Ferrandino si era difesa contestando l'applicabilità delle norme sulle distanze e invocando la prevenzione/validità di atti edilizi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Di Meglio sia il ricorso incidentale di Ferrandino. È stata confermata la qualificazione del muro come "costruzione" (non mero muro di contenimento) poiché il dislivello era stato artificialmente creato/accresciuto, con conseguente applicazione delle norme sulle distanze; la Corte di merito ha ordinato l'arretramento/demolizione e il ripristino secondo il progetto C.T.U. al fine di eliminare lo stillicidio. La domanda risarcitoria è stata rigettata perché, a fronte di consulenze contrastanti e delle migliorie apportate, non è stato accertato un sensibile deprezzamento o pregiudizio. Le spese di cassazione sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Le distanze tra costruzioni si applicano anche al muro di contenimento quando il dislivello è stato creato o accentuato dall'uomo; in tali casi il muro va considerato costruzione soggetta alle distanze.

  • art. 872 c.c.

    Definizioni e disciplina generale delle distanze tra costruzioni richiamata in combinato con art.873 per valutare la legittimità del manufatto sul confine.

  • art. 877 c.c.

    Regola sull'aderenza: la costruzione in aderenza richiede perfetta combaciazione dei muri; spazi anche limitati (es. 40 cm) escludono l'aderenza salvo casi estremi di intercapedini minime e facilmente colmabili.

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: chi agisce deve provare i fatti costitutivi della domanda; quando il convenuto non contesta o svolge difese incompatibili si può desumere la titolarità del diritto.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice valuta le prove secondo prudente apprezzamento; non costituisce vizio attribuire maggior forza a talune prove rispetto ad altre se rientra nella valutazione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove; censure su errata valutazione sono ammissibili solo nei casi previsti dalla legge.

  • art. 360 c.p.c.

    Motivi di cassazione esaminati (violazione di norme, omesso esame di fatto decisivo, vizi motivazionali); Corte ha ritenuto infondate le doglianze attinenti a valutazioni di fatto e regolare motivazione.

  • legge n. 431/1985

    Richiamata nella censura in relazione a divieti/limiti edilizi in aree vincolate; la Corte ha ritenuto comunque che il muro fosse successivo alla preesistenza ma la valutazione del tempo e del condono rientrava nel sindacato di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Riferimento processuale relativo all'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Un muro che contiene un dislivello artificialmente creato o accentuato è qualificato come costruzione e soggetto alle norme sulle distanze (art. 873 c.c.).
  • Il principio di prevenzione (vantaggio del prevenuto in caso di terreno frontistante inedificato) non opera se nel fondo anteriore esisteva già una costruzione preesistente: tocca al presunto preveniente provare l'assenza di edificazioni.
  • L'aderenza tra costruzioni richiede combaciamento perfetto; distanze modeste (es. 40 cm) di norma escludono l'aderenza salvo situazioni limite assai particolari.
  • Il danno da violazione delle distanze è presunto in re ipsa, ma il presunto responsabile può provare l'insussistenza del pregiudizio (es. assenza di deprezzamento effettivo, opere migliorative o lontananza visiva tale da non incidere sull'amenità).
  • Eccezioni alla relazione di C.T.U. devono essere sollevate tempestivamente nell'atto o nella prima difesa successiva al deposito (termine di preclusione); altrimenti si perdono.
  • In Cassazione non è consentita una revisione del giudizio di fatto: le doglianze basate su diversa valutazione delle prove sono inammissibili se mirano a ottenere una nuova istruttoria.
  • Il giudice di merito può indicare modalità tecniche di ripristino (progetto C.T.U.) nel decreto di demolizione/arretramento se ciò rientra nella domanda di ripristino e non comporta attribuzione di un bene non richiesto.

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