Cassazione Civile, Sentenza n. 14253/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva rigettato le loro impugnazioni avverso la decisione del Tribunale, la quale aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dallo Stato della Libia e aveva dichiarato l’impignorabilità di somme giacenti su conti correnti intestati allo Stato della Libia presso BNL, UBAE e Unicredit; i ricorrenti censurano in particolare l’uso di norme non applicabili ratione temporis, l’eccessiva valutazione della mera intestazione dei conti come prova della destinazione pubblicistica delle somme, l’omesso esame di documenti e movimenti contabili e la violazione dei principi probatori e di diritto intertemporale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto alcuni motivi dei ricorsi (quarto e quinto di Co.Fa. e secondo, terzo e settimo di Immobiliare Sacco), ritenendo che la Corte d’appello abbia erroneamente fatto riferimento a disposizioni normative non applicabili al momento del pignoramento (art. 19-bis d.l. n.132/2014) e abbia ritenuto sufficiente la sola intestazione dei conti per dichiararne l’impignorabilità. La sentenza impugnata è cassata limitatamente alle censure accolte e il procedimento è rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame secondo il principio enunciato: nel regime anteriore all’art. 19-bis/2014 non è sufficiente la sola intestazione del conto; è necessario un atto anteriore alla notificazione del pignoramento che dichiari la destinazione delle somme all’esercizio di funzioni pubbliche dello Stato estero e che le movimentazioni del conto siano coerenti con tale destinazione. Spese regolate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 19-bis del d.l. n. 132 del 2014, conv. con legge n. 162 del 2014
«somme ... depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore ... ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei predetti soggetti»
la Corte osserva che, se applicabile, la norma richiede una dichiarazione preventiva del rappresentante qualificato e impone il divieto di pagamenti per causali diverse (comma 2); tuttavia non poteva essere applicata retroattivamente al pignoramento del 2013 e in ogni caso la sola intestazione non sostituisce la dichiarazione e la verifica delle movimentazioni
art. 11 delle Preleggi
«La legge dispone per l'avvenire»
principio di non retroattività: norme entrate in vigore dopo il pignoramento non possono essere applicate per giustificare l'impignorabilità di atti anteriori
art. 10 Costituzione
richiama la possibilità di considerare norme internazionali, consuetudinarie o convenzionali, integrate nell'ordinamento italiano purché vigenti al tempo dei fatti; la Corte ha rimarcato che la Corte d'appello non ha adeguatamente verificato l'esistenza di fonti internazionali applicabili ratione temporis
art. 12 delle Preleggi
limita l'analogia e l'uso di norme vigenti a casi simili: non è consentito fare riferimento a fonti non ancora in vigore al momento in cui si è concretizzato il fatto valutato
motivi di cassazione utilizzati: violazione di norme e motivazione apparente/omessa; la Corte ha accolto le censure per vizio di motivazione e omessa valutazione di elementi decisivi
art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamati in relazione all'obbligo di affrontare e motivare tutte le questioni proposte; la Corte ha rilevato omissioni e motivazione insufficiente su specifici motivi e prove documentali
Convenzione di New York del 2004 (citata)
la Corte segnala che la convenzione non era applicabile ratione temporis (non ratificata/operativa al tempo del pignoramento) e non poteva quindi essere la base normativa per la decisione di merito
Massime di principio
- Nel regime antecedente all'art. 19-bis/2014 la mera intestazione di un conto a un ente o ufficio dello Stato estero non è di per sé sufficiente a provare l'impignorabilità: l'onere della prova grava su chi invoca l'impignorabilità
- Per dichiarare l'impignorabilità è necessaria, a pena di insufficienza probatoria, una dichiarazione formale e anteriore alla notificazione del pignoramento (atto del rappresentante qualificato) che indichi la destinazione delle somme a finalità pubblicistiche o all'esercizio di funzioni statali
- Le movimentazioni del conto devono essere coerenti con la destinazione pubblicistica dichiarata: verifiche documentali e movimenti devono confermare l'uso conforme a funzioni iure imperii
- I giudici non possono applicare norme entrate in vigore dopo il fatto (principio di non retroattività); non è permesso fondare la decisione su fonti normative non vigenti ratione temporis
- Il giudice di merito deve esaminare e motivare specificamente su ogni conto e su ogni prova documentale prodotta: omissioni o motivazioni contraddittorie su punti decisivi costituiscono vizio censurabile in Cassazione
- Quando si fa riferimento all'art. 19-bis/2014 occorre anche verificare il rispetto del comma 2 (divieto di pagamenti per causali diverse) come condizione per l'operatività del vincolo di indisponibilità e impignorabilità
- In caso di situazioni analoghe, l'onere probatorio e la produzione di documenti (comunicazioni preventive al Ministero e alla banca, atti del rappresentante, estratti conto coerenti) sono elementi decisivi per l'accoglimento dell'eccezione di impignorabilità
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