Sentenza n. 13790/2026 - Roma, Sezione 2T
per il risarcimento del danno subito in conseguenza della ritardata assunzione in qualità di dirigente di seconda fascia, ad esito del concorso per il reclutamento di 175 dirigenti (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010), la cui prima graduatoria è stata annullata con sentenza Tar Lazio, Sez. II-Ter, n. 14589 del 14 novembre 2022, confermata in appello con la sentenza Cons. St., Sez. VII, 26 giugno 2023, n. 6238
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria concorsuale annullata, che aveva collocato il ricorrente in posizione non utile all’assunzione dirigenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per la ritardata assunzione nella qualifica di dirigente di seconda fascia, conseguente alla sua collocazione non utile nella graduatoria del concorso per il reclutamento di 175 dirigenti. La graduatoria era stata annullata con sentenza passata in giudicato, perché i criteri e i sottopunteggi fissati per la valutazione dei titoli erano manifestamente irragionevoli e alteravano il rapporto ponderale tra titoli e prova orale. A seguito della riedizione della procedura, il ricorrente era risultato vincitore ed era stato assunto con decorrenza giuridica retroattiva, ma con effetti economici dalla stipula del contratto. Ha quindi domandato le differenze retributive tra la qualifica funzionariale e quella dirigenziale per il periodo dal 20 settembre 2021 al 31 gennaio 2024, quantificate in euro 90.811,43, indicando anche una precedente disponibilità transattiva per euro 70.000,00. Il ricorrente ha dedotto la sussistenza del fatto illecito, dell’ingiustizia del danno, del nesso causale e della colpa dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c. Il TAR ha preliminarmente verificato la tempestività dell’azione ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., ritenendo che il termine di 120 giorni decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, individuato nel 26 gennaio 2024; il ricorso, notificato il 10 maggio 2024, è stato pertanto considerato tempestivo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati tutti gli elementi dell’illecito aquiliano. Il fatto antigiuridico è stato individuato nella graduatoria illegittima, lesiva dell’interesse legittimo del candidato alla corretta valutazione nella procedura selettiva. L’ingiustizia del danno deriva dall’annullamento giurisdizionale della graduatoria per l’irragionevolezza dei criteri di valutazione dei titoli, strutturati in modo tale da consentire in concreto un punteggio massimo di soli 11/100, nonostante la previsione astratta di un massimo di 100/100. Il nesso causale è stato ravvisato nel rapporto diretto tra la collocazione non utile nella graduatoria viziata e la mancata percezione delle maggiori retribuzioni dirigenziali fino alla riedizione legittima della procedura e alla stipula del contratto. La colpa dell’Amministrazione è stata desunta dalla macroscopica irragionevolezza dei criteri, verificabile mediante semplici simulazioni prima della formazione della graduatoria definitiva. Quanto alla quantificazione, il TAR ha applicato l’art. 34, comma 4, c.p.a., imponendo alle parti di individuare in contraddittorio, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la somma necessaria a reintegrare integralmente il danno. Il calcolo deve riferirsi alla retribuzione spettante a un dirigente collocato nella posizione corrispondente a quella conseguita dal ricorrente nella nuova graduatoria, nei limiti della domanda; devono essere detratte, al lordo, le somme percepite per attività lavorativa nel medesimo periodo. L’importo deve essere maggiorato degli interessi legali, senza rivalutazione monetaria, poiché calcolato all’attualità, e deve seguire il ricalcolo delle ritenute di legge. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata anche alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza
Quando la domanda risarcitoria riguarda danni derivanti dall’annullamento giurisdizionale di un atto, il termine decadenziale di 120 giorni decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
La responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione richiede la sussistenza di un fatto antigiuridico lesivo, dell’ingiustizia del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo della colpa.
Il giudice può condannare l’amministrazione al risarcimento e stabilire i criteri, imponendo alle parti di formulare in contraddittorio una proposta di quantificazione entro un termine fissato.
Massime di principio
- L’azione risarcitoria proposta dopo l’annullamento giurisdizionale dell’atto lesivo deve essere esercitata entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.
- L’illegittima collocazione di un candidato in una graduatoria concorsuale, quando dipende da criteri di valutazione manifestamente irragionevoli e determina la perdita temporanea della possibilità di conseguire la qualifica superiore, può integrare un fatto antigiuridico lesivo dell’interesse legittimo e fondare la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione.
- La colpa dell’amministrazione può essere desunta dalla macroscopica irragionevolezza dei criteri concorsuali, quando la loro inidoneità a realizzare la ponderazione prevista dal bando sarebbe stata verificabile mediante semplici simulazioni prima dell’approvazione della graduatoria.
- Il nesso causale tra graduatoria illegittima e danno da differenze retributive sussiste quando la riedizione legittima della procedura conduce il candidato alla posizione utile e all’assunzione nella qualifica superiore, mentre la graduatoria viziata lo collocava in posizione non utile.
- Nella liquidazione del danno da ritardata assunzione, le differenze retributive devono essere calcolate rispetto alla posizione dirigenziale corrispondente a quella conseguita nella graduatoria riedita, detraendo le retribuzioni percepite per altra attività lavorativa nel medesimo periodo.
- Quando il risarcimento è liquidato mediante somme calcolate all’attualità, l’importo può essere maggiorato degli interessi legali senza ulteriore rivalutazione monetaria.
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