Cassazione Penale, Sentenza n. 17441/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava il sequestro preventivo di beni nei loro confronti, deducendo sei motivi principali: 1) mancata verifica da parte del riesame sulla necessità di eludere controlli per ottenere il bonus cultura e quindi inesistenza di artifici idonei a integrare il reato di truffa aggravata (art. 640‑bis), chiedendo la derubricazione a indebita percezione di erogazioni (art. 316‑ter); 2) pretesa inutilizzabilità di atti di indagine svolti dopo la scadenza dei termini (art. 407, comma 3 e art. 505 c.p.p.); 3) illiceità delle escussioni dei fruitori del bonus che erano stati inizialmente sentiti come semplici testimoni e poi con le garanzie difensive (art. 63, comma 2 c.p.p.); 4) mancato rispetto del perimetro del giudizio di rinvio e divieto per il giudice del riesame di formulare autonome ipotesi accusatorie; 5) assenza del rapporto di pertinenzialità tra alcuni beni sequestrati e il profitto del reato, inclusa la provenienza lecita di somme (es. pensione) e 6) errata quantificazione del profitto, poiché parte dei bonus sarebbero stati realmente impiegati per acquisto di libri e non convertiti in denaro.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto che la Cassazione, nella sentenza rescindente, avesse già accertato la sussistenza di una serie di artifici e raggiri idonei a integrare il reato di truffa aggravata (art. 640‑bis), perciò il giudice del rinvio era vincolato a quella qualificazione e non poteva derubricare la fattispecie ad indebita percezione di erogazioni (art. 316‑ter). Sono stati dichiarati infondati e/o inammissibili i motivi relativi all'inutilizzabilità degli atti e alla qualità delle escussioni dei fruitori, ritenendo corretto l'uso come sommarî informatori e la successiva acquisizione di dichiarazioni con garanzie quando emersi indizi di reità. Il sequestro per equivalente è stato ritenuto legittimo anche rispetto a beni acquistati prima dei fatti e a somme di natura fungibile (es. pensione), e la contestazione della quantificazione del profitto è stata valutata come apprezzamento di merito non annullabile in questa sede. I ricorrenti sono condannati alle spese.
Norme richiamate
La condotta è stata ritenuta integrativa di truffa aggravata mediante artifici e raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore per ottenere indebitamente il bonus cultura; la Cassazione aveva già qualificato i fatti secondo questa norma, vincolando il giudice del rinvio.
I difensori chiedevano la derubricazione a indebita percezione di erogazioni pubbliche; il giudice ha escluso tale derubricazione perché la qualificazione come truffa aggravata era già stata accertata dalla Cassazione.
Richiamata dai ricorrenti per censurare l'utilizzabilità di atti svolti dopo termini procedurali; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non fondata poiché non indicati specifici atti inutilizzabili.
Collegata alle censure sulla inutilizzabilità di atti d'indagine: la Corte ha richiesto specificità nella deduzione dell'illegittimità, altrimenti la censura è inammissibile.
La Corte ha confermato la legittimità dell'escussione iniziale dei titolari del bonus come sommarî informatori e la successiva interruzione/assunzione con garanzie soltanto quando sono emersi indizi di reità.
Sull'ambito del giudizio di rinvio: il giudice del rinvio è vincolato ai principi stabiliti dalla Cassazione nella sentenza rescindente e non può estendere l'indagine oltre i punti oggetto di annullamento, salvo nuovi elementi di fatto.
Norma di riferimento per le misure cautelari: il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è limitato e il riesame deve rispettare la qualificazione già operata dalla Cassazione quando questa ha definito la fattispecie.
Limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze: la Corte ricorda che il sindacato in cassazione è consentito solo per violazione di legge e non su vizi della motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto assente o manifestamente apparente.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione, con annullamento con rinvio, ha già ricostruito i fatti e qualificato la condotta, il giudice del rinvio è vincolato a quella qualificazione e non può derubricare autonomamente la fattispecie penale.
- Le doglianze di inutilizzabilità di atti d'indagine devono essere specifiche: censure generiche senza indicazione degli atti concretamente illegittimi sono inammissibili o infondate.
- I titolari di un beneficio pubblico inizialmente sentiti come informatori possono essere riascoltati con garanzie se emergono indizi di reità; ciò non rende automaticamente inutilizzabili le loro precedenti dichiarazioni.
- Il sequestro per equivalente può colpire beni anche acquistati prima dei fatti e somme di natura fungibile (es. pensione) se rientrano nel patrimonio sul quale può essere disposta la confisca, nonché quando la somma costituisce accrescimento patrimoniale riconducibile all'autore.
- La quantificazione del profitto del reato è in larga parte valutazione di merito: in sede di impugnazione cautelare/tipicamente in Cassazione non sono sindacabili vizi motivazionali salve motivazioni totalmente mancanti o manifestamente apparenti.
- Nel giudizio cautelare di rinvio non è consentito estendere l'indagine a questioni non decise dalla Cassazione, salvo l'emersione di nuovi elementi di fatto che possano essere valutati nello stato degli atti.
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