Cassazione Penale, Ordinanza n. 07468/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per reati in materia di stupefacenti, qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il primo motivo ha dedotto l'illegittimità della decisione per omessa formulazione dell'avviso relativo alle sanzioni sostitutive previsto dall'art. 545-bis, comma 1, c.p.p., sostenendo che tale omissione avrebbe determinato nullità della sentenza. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena non sarebbe stata quantificata nei minimi di legge e che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato i criteri rilevanti per la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non devoluto con l'atto di appello e comunque manifestamente infondato, affermando che il giudice non è tenuto in ogni caso a proporre all'imputato una pena sostitutiva, trattandosi di valutazione discrezionale; di conseguenza, l'omesso avviso ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non comporta nullità della sentenza. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per genericità, osservando che la corte di merito aveva motivato sul trattamento sanzionatorio, indicando le ragioni dello scostamento dai minimi di legge, l'erroneo mancato aumento per la continuazione operato dal Tribunale e la personalità dell'imputato dedita allo spaccio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione richiamata come base della condanna confermata in appello per delitti in materia di stupefacenti di lieve entità.
L'omesso avviso sulla possibile applicazione di una sanzione sostitutiva non determina nullità della sentenza, perché il giudice mantiene un potere discrezionale nella valutazione dei presupposti della misura.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice non ha un obbligo generalizzato di proporre all'imputato l'applicazione della pena sostitutiva, poiché la relativa valutazione resta discrezionale.
- L'omessa formulazione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non integra nullità della sentenza quando sia desumibile una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando deduce una questione non devoluta con l'appello e, comunque, manifestamente infondata.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; è inammissibile se formulata in termini generici e senza misurarsi con le ragioni concrete dello scostamento dai minimi edittali.
- La determinazione della pena è espressione di discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata solo per vizi specifici di motivazione o per violazione di legge.
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