Cassazione Penale, Ordinanza n. 23662/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna statuizione di merito è stata riformata, poiché il ricorso non era proponibile per il vizio dedotto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto due distinti ricorsi, a mezzo del medesimo difensore, contro la sentenza del GIP del Tribunale di Caltanissetta emessa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., con la quale il fatto era stato riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto era l'asserita erronea applicazione degli artt. 129 e 533 c.p.p., quindi una doglianza rivolta alla valutazione di merito e alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento/affermazione di responsabilità. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza applicativa di pena, il ricorso è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio denunciato non rientra tra essi.
Norme richiamate
Richiamato come base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La Corte afferma che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Richiamata come fonte della modifica introduttiva dei limiti al ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, in vigore dal 3 agosto 2017.
Norma evocata dai ricorrenti, ma la sua dedotta violazione è ritenuta non deducibile nel giudizio di legittimità contro patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norma evocata dai ricorrenti, ma il vizio relativo alla valutazione di responsabilità non è tra i motivi consentiti contro la sentenza applicativa di pena.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma di incriminazione nella quale il fatto è stato riqualificato dal giudice di merito; dalla sentenza emerge solo la riqualificazione, non il merito della contestazione originaria.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Le doglianze che attengono alla valutazione di merito, alla sussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o alla regola di giudizio ex art. 533 c.p.p. non sono deducibili in cassazione avverso il patteggiamento, se non nei limiti consentiti dalla norma speciale.
- La riqualificazione del fatto in sede di patteggiamento non consente, di per sé, di trasformare il ricorso in una censura ammissibile se il motivo non rientra nelle ipotesi tassative di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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