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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6984 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava in Cassazione la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione di Napoli, relativa all'avviso di accertamento notificato il 26 novembre 2004 per l'anno d'imposta 1998, riguardante maggiori imponibili IRPEG e IRAP e IVA indebitamente detratta. Con il primo motivo invocava il giudicato esterno formatosi sulle sentenze che avevano annullato il diniego delle definizioni agevolate previste dalla L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 15, sostenendo che, senza la proroga biennale, l'accertamento IRPEG e IRAP fosse decaduto. Con il secondo motivo denunciava omessa pronuncia sulla decadenza dell'accertamento IVA, notificato oltre il termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, e insufficiente motivazione sulle contestazioni di ingiustificato arricchimento dell'Erario, dato che l'IVA era stata versata dai fatturanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società e l'ha condannata a rimborsare le spese processuali, liquidate in 10.125 euro, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge. Ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il giudicato esterno non poteva introdurre una questione di decadenza mai sollevata nel ricorso introduttivo, poiché la questione sul diniego delle definizioni era stata posta solo in appello. Il secondo motivo è stato esaminato come denuncia di errore processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c.; la censura sulla decadenza IVA è risultata infondata perché l'eccezione era stata proposta per la prima volta in appello e quindi tardivamente. Anche la doglianza sull'ingiustificato arricchimento è stata respinta: si trattava di un'argomentazione preliminare, non di un autonomo motivo di impugnazione dell'atto impositivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24

    Il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24), i quali costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente duplice inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado, ovvero dell'inserimento di temi d'indagine nuovi.

    Il giudizio tributario è delimitato dai motivi formulati nel ricorso introduttivo: non è possibile introdurre in appello nuove contestazioni o temi d'indagine che amplino la causa petendi.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Come risulta dall'accesso agli atti del processo, l'eccezione di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento oltre il termine di legge è stata sollevata per la prima volta in appello.

    La decisione esclude la violazione dell'obbligo di pronunciare su una questione che, essendo stata proposta soltanto in appello, era tardiva e non poteva essere esaminata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 4

    Il secondo motivo è ammissibile solo quale errore in procedendo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, posto che sia il n. 3 che il n. 5 della norma citata presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l'abbia risolta in modo rispettivamente giuridicamente o logicamente errato.

    Se si lamenta il mancato esame di una questione, la censura va inquadrata come errore processuale ai sensi del n. 4; i nn. 3 e 5 presuppongono invece che il giudice abbia esaminato e deciso la questione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario occorre inserire già nel ricorso introduttivo ogni autonomo motivo di illegittimità dell'atto, compresa la decadenza: non è normalmente possibile recuperarlo in appello o farlo entrare nel giudizio attraverso un successivo giudicato esterno.
  • Un giudicato formatosi in un diverso procedimento può rilevare solo se riguarda una questione ritualmente introdotta nel giudizio in corso; non può sostituire un motivo di ricorso originariamente omesso.
  • Una censura di omessa pronuncia va distinta da quella di errore nell'applicazione della legge o di motivazione: se il giudice non ha esaminato la questione, la doglianza attiene all'errore processuale; resta però necessario che la questione fosse stata proposta tempestivamente.
  • Le argomentazioni di supporto a un motivo non equivalgono, da sole, a un autonomo motivo di impugnazione: per contestare l'atto occorre formulare in modo riconoscibile la specifica ragione di illegittimità.

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