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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20298/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 22/01/2025 che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 337 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la propria condotta si sarebbe esaurita in una semplice disobbedienza o resistenza passiva, priva dei requisiti del reato contestato; ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il motivo non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e manifestamente infondato, poiché i giudici di merito avevano descritto una condotta attiva e pericolosa: mancato arresto all'alt intimato nel corso di un controllo, forte accelerazione del mezzo, costringendo l'agente a spostarsi per evitare l'investimento e mettendo a rischio l'incolumità degli inseguitori in vie strette. Inoltre, le attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque manifestamente infondato, in quanto la condotta accertata non era una mera resistenza passiva ma un comportamento concretamente idoneo a mettere in pericolo l'agente e gli inseguitori durante il controllo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La condotta di chi, nel contesto di un controllo di polizia, non si limita a sottrarsi passivamente ma accelera il mezzo e costringe l'agente a evitare l'investimento integrando una situazione di pericolo per l'incolumità dei presenti, rientra nella resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 337 c.p., non basta una mera disobbedienza o resistenza passiva: è necessaria una condotta attiva o comunque idonea a opporsi concretamente all'atto del pubblico ufficiale, specie se accompagnata da pericolo per l'incolumità altrui.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Le censure sulle circostanze attenuanti generiche sono infondate quando tali attenuanti risultano già riconosciute nel giudizio di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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