Cassazione Penale, Ordinanza n. 01591/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Milano ha applicato all'imputato la pena concordata per il reato di detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che non fosse stato correttamente valorizzato il dato della destinazione a uso personale della sostanza stupefacente. La Corte ha rilevato che il ricorso mirava, in sostanza, a contestare la qualificazione giuridica del fatto nel patteggiamento senza che emergesse un errore manifesto dal testo della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla qualificazione giuridica del fatto. Ha affermato che, nel giudizio ex art. 444 c.p.p., l'errore sulla qualificazione giuridica è deducibile in cassazione solo se manifesto; non sono invece censurabili errori valutativi o qualificazioni opinabili. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza di patteggiamento è stata reputata adeguata perché fondata sugli atti di indagine e coerente con il tenore letterale dell'imputazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
richiama il giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale la sentenza può essere impugnata per errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.
ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo nei casi di errore manifesto.
deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità senza necessità di ulteriore trattazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90
fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro l'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente desumibile dal testo del provvedimento impugnato.
- Non è deducibile come vizio di legittimità una mera divergenza interpretativa o valutativa sulla qualificazione del fatto quando la diversa soluzione presenti margini di opinabilità.
- L'errore manifesto sulla qualificazione giuridica ricorre solo se l'accordo sulla pena rischia di trasformarsi in un accordo sul nomen iuris in violazione della legalità della decisione.
- Quando la motivazione della sentenza di patteggiamento è coerente con gli atti di indagine e con l'imputazione, la censura sulla qualificazione del fatto è manifestamente infondata e il ricorso è inammissibile.
- Nel caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, è legittima la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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