Cassazione Penale, Sentenza n. 40389/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di dissequestro del complesso aziendale "La Serra Resort S.r.L.". Il ricorrente deduceva che il secondo comma dell'art. 648 ter,1 c.p., nella formulazione vigente all'epoca, costituiva un reato autonomo con pena massima di quattro anni e quindi che il reato presupposto fosse estinto per prescrizione, con conseguente illegittimità della misura cautelare reale.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. È stato confermato che il secondo comma dell'art. 648 ter,1 c.p., nella formulazione originaria contestata, non costituiva un reato autonomo ma una circostanza attenuante ad effetto speciale del medesimo reato previsto dal primo comma. Ne consegue che la durata della prescrizione va commisurata alla pena massima del primo comma (otto anni) e non al minore termine riferibile al secondo comma. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648 ter, comma 1 e comma 2 c.p.
Il comma 2, nella formulazione originaria contestata, è stato interpretato come circostanza attenuante ad effetto speciale che riduce la cornice edittale in relazione alla gravità del reato presupposto, ma non come fattispecie autonoma; pertanto la prescrizione si calcola sulla base della pena prevista dal primo comma.
Richiamata come norma speculare già pacificamente considerata circostanza attenuante; la coerenza strutturale e logica con l'art. 648 ter rafforza l'interpretazione della natura circostanziale del comma 2 dell'art. 648 ter.
Rilevata l'analogia, anche strutturale, con il comma 2 dell'art. 648 (ricettazione) quale disposizione che prevede pene più contenute per reati presupposto di minore gravità, a conferma della natura attenuante e non di reato autonomo.
Richiamato rispetto al motivo di ricorso (mancata o insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata); la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e congrua.
Citato nel ricorso in relazione alla disciplina della pena/prescrizione; la Corte ha comunque valutato che la corretta determinazione del termine di prescrizione deriva dalla qualificazione normativa (circostanza attenuante) e non dall'interpretazione difensiva di autonomia del reato.
Norma processuale richiamata quale base per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mera collocazione di una disposizione in un comma separato, l'assenza di un nomen iuris autonomo o di un articolo distinto non sono di per sé decisivi per qualificare una previsione come reato autonomo; occorre valutare la struttura normativa e la ratio della norma.
- Se la seconda disposizione non introduce differenze nella condotta o nel dolo rispetto al comma primo ma opera una diversa cornice edittale in relazione alla gravità del reato presupposto, è più probabile che si tratti di una circostanza attenuante ad effetto speciale e non di un reato autonomo.
- Il rapporto di specialità (la fattispecie circostanziale che include il reato base con requisiti specializzanti) è un elemento sintomatico rilevante della natura circostanziale, specie se la rimozione della circostanza non annulla la rilevanza penale della condotta ma ne amplia la portata.
- Per il calcolo della prescrizione, se la norma è qualificata come circostanza attenuante ad effetto speciale, la durata va commisurata alla pena del reato base (comma primo) e non al limite edittale ridotto indicato nella circostanza, salvo che emerga con chiarezza normativa la natura autonoma del reato.
- In assenza di chiari indicatori legislativi o di solidi precedenti giurisprudenziali a sostegno dell'autonomia della fattispecie, le argomentazioni dottrinali isolate non sono generalmente sufficienti a rovesciare l'interpretazione di natura circostanziale adottata dal giudice.
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