Cassazione Penale, Sentenza n. 46460/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (anni 2) applicata a Kote Mirotadze (alias Cuijba Constantin) e la confisca ex art.20 d.lgs.159/2011 di un appartamento, autorimessa e somme su conto corrente intestati formalmente alla ricorrente ma ritenuti nella disponibilità del proposto. Contestava la violazione degli artt.4 e 24 d.lgs.159/2011 e dell'art.143 c.p.p., la mancata traduzione di tutti gli atti (la ricorrente dichiara di non parlare italiano), la carenza e illogicità della motivazione circa la pericolosità sociale del Mirotadze e il nesso tra reati e acquisto dei beni, nonché l'omessa considerazione dell'assoluzione per il reato associativo e la prova della legittima provenienza dei fondi (bonifici da Chogovadze Revazi). In sede di cassazione sono stati anche depositati motivi nuovi che ribadiscono la necessità di traduzione e la prova della provenienza lecita delle acquisizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ha ritenuto che: a) il terzo interessato non è legittimato a contestare il giudizio di pericolosità del proposto; b) in tema di traduzione, l'omessa traduzione integrale degli atti non provoca automaticamente la nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio per il diritto di difesa (ed è stato osservato che la ricorrente aveva dichiarato al rogito notarile di conoscere la lingua italiana); c) la Corte di appello ha adeguatamente motivato la sussistenza dei requisiti per la misura di prevenzione richiamando la convivenza, il diretto interesse del Mirotadze all'acquisto, la carenza di redditi propri della Barbakadze e la genericità dei bonifici invocati. Perciò il ricorso veniva dichiarato inammissibile, venivano dichiarati inammissibili anche i motivi nuovi e la ricorrente veniva condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla confisca prevista nell'ambito delle misure di prevenzione: il provvedimento territoriale ha disposto la confisca di beni formalmente intestati alla ricorrente ritenuti nella disponibilità del proposto; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del nesso tra disponibilità dei beni e situazione del proposto
d.lgs. 159/2011 (artt.4, 24, 26)
Articoli richiamati dalla ricorrente per contestare l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha valutato che i requisiti soggettivi e il collegamento dei proventi illeciti erano adeguatamente motivati dalla Corte territoriale (assenza di redditi propri, convivenza, intervento del proposto negli acquisti)
Norma richiamata con riferimento all'obbligo di traduzione degli atti: la Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione non determina automaticamente nulità se non è dimostrato un concreto pregiudizio nel diritto di difesa
cod. proc. pen. (art.606, comma 1, lett. b), c) e e))
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o riferibili a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo violazione di legge o motivazione inesistente/apparente
disp. att. cod. proc. pen. (art.173)
Richiamato con riferimento ai limiti del ricorso in materia di misure di prevenzione; la censura deve essere per violazione di legge e non mera rivalutazione del fatto
legge 1423/1956 (art.4) e legge 575/1965 (art.3-ter, comma 2)
Richiamate per spiegare la disciplina speciale del procedimento di prevenzione e il limite della cassazione, confermando che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, includendo la motivazione inesistente o meramente apparente
d.lgs. 159/2011 (art.10, comma 3)
Richiamato per i principi confermati relativi alla disciplina delle misure di prevenzione e ai limiti di impugnazione
cod. proc. pen. (art.613) modificato dalla legge 103/2017
Modifica citata a proposito della perdita della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, con implicazioni sul rilievo della mancata traduzione degli atti in assenza di specifico pregiudizio
cod. proc. pen. (art.183, lett. b))
Richiamato dalla Corte territoriale per ritenere sanata la presunta nullità in quanto comunque era stato proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale
La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità di questa norma (probabilmente relativa a mezzi di prova o documenti) in favore del terzo interessato; la ricorrente non ha specificato riferimenti utili
Corte Costituzionale, sentenza n.24/2019
La Corte di cassazione ha applicato il principio costituzionale che impone la verifica di un triplice requisito per le misure di prevenzione (delitti commessi abitualmente; profitti effettivi; profitti costituenti l'unico o componente significativo del reddito)
cod. proc. pen. (art.585, comma 4)
Norma che disciplina l'ammissione di motivi nuovi in cassazione: la loro inammissibilità segue dall'inammissibilità del ricorso principale
Norma che autorizza la condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; applicata per la condanna della ricorrente a pagare le spese e euro 3.000
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge o per motivazione inesistente/apparente: le critiche di merito sulla valutazione delle prove sono in larga parte inammissibili
- Il "terzo interessato" (persona diversa dal destinatario della misura) ha legittimazione limitata: non può, in particolare, mettere in discussione il giudizio di pericolosità personale del proposto nella maniera in cui lo farebbe lo stesso proposto
- L'omessa traduzione di atti non comporta automaticamente la nullità del provvedimento: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa; elementi come dichiarazioni rese dalla stessa parte (es. al rogito notarile) possono essere valutati per escludere il pregiudizio
- Per giustificare la mancata confisca di beni formalmente intestati a terzi conviventi, serve una prova specifica, precisa e non generica della provenienza lecita delle risorse; la mera indicazione di bonifici o di donazioni deve essere adeguatamente documentata e motivata
- I motivi nuovi depositati in cassazione dipendono dall'ammissibilità del ricorso principale: se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche i motivi nuovi saranno inammissibili
- La Corte valuta il quadro complessivo (convivenza, partecipazione all'acquisto, assenza di redditi propri) per stabilire l'effettiva disponibilità dei beni anche quando la titolarità formale è di un terzo
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