Cassazione Civile, Ordinanza n. 29725/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
La controversia
La controversia nasce da dodici ordinanze-ingiunzioni emesse dal Comune di Venezia nei confronti di una società proprietaria di due motoscafi e dei relativi conducenti, sanzionati per avere svolto servizio di noleggio con conducente nelle acque interne di Venezia, in violazione del divieto previsto dall'ordinanza comunale n. 310/2006 per i natanti muniti di autorizzazione rilasciata da Comuni diversi da Venezia. I ricorrenti hanno opposto che la disciplina comunale fosse illegittima perché discriminatoria: avrebbe favorito gli operatori autorizzati dal Comune di Venezia e penalizzato quelli autorizzati da altri Comuni della gronda lagunare, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, libertà di iniziativa economica e concorrenza, nonché della normativa eurounitaria e antitrust. Hanno inoltre richiamato una segnalazione dell'AGCM che qualificava tali preclusioni come distorsive della concorrenza. Il ricorso per cassazione, articolato in un unico complesso motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., denuncia la violazione di norme costituzionali, del TFUE, della legge n. 287/1990 e la falsa applicazione dell'ordinanza comunale n. 310/2006, anche per disparità di trattamento tra soggetti parimenti titolati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima la disciplina comunale nella parte in cui, anziché limitarsi a regolare le modalità di svolgimento del servizio NCC, introduceva limitazioni all'accesso alla z.t.l. lagunare per i natanti autorizzati da altri Comuni, perseguendo un interesse diverso e autonomo rispetto alla materia del trasporto non di linea, ossia la riduzione del moto ondoso e la tutela ambientale e storico-artistica. Ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Venezia e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, ha annullato le ordinanze-ingiunzioni impugnate. Le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la novità delle questioni e l'evoluzione successiva della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto
artt. 3, 16, 41, 97, 117 Cost.
sono evocati dai ricorrenti come parametri costituzionali violati dalla disciplina comunale, in particolare sotto il profilo dell'uguaglianza, libertà di iniziativa economica e competenza legislativa sulla concorrenza
TFUE, artt. 4, 49, 91, 96, 101 e 102
sono richiamati come norme eurounitarie sulla libera circolazione, i trasporti e la concorrenza, asseritamente violate dalla limitazione comunale
sono richiamati a sostegno della censura di discriminazione e distorsione della concorrenza nel mercato NCC
è richiamato in relazione alla segnalazione dell'AGCM sulle distorsioni concorrenziali prodotte dall'ordinanza
è citato come potere dell'AGCM di promuovere giudizio contro atti amministrativi distorsivi della concorrenza
art. 5, comma 3, ordinanza dirigenziale Comune di Venezia n. 310/2006
costituisce la disposizione sanzionatoria che limitava l'accesso alla z.t.l. lagunare ai natanti NCC autorizzati da altri Comuni, solo in determinate fasce orarie
art. 7-bis d.lgs. 18 agosto 2000
indicato come base sanzionatoria delle violazioni dell'ordinanza comunale
la legge quadro sui servizi pubblici non di linea, che attribuisce competenze a Regioni e Comuni e delimita la potestà regolamentare comunale
art. 5-bis L. 15 gennaio 1992, n. 21
richiamato quale disposizione relativa all'accesso nel territorio di altri comuni per il servizio NCC, ma ritenuto non in vigore nel 2011 per effetto della successiva sospensione di efficacia accertata dalle Sezioni Unite
legge reg. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63
richiamata come disciplina regionale di attuazione del trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna
art. 9 Cost.
evocato dalla difesa comunale per giustificare la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di Venezia
Massime di principio
- La potestà regolamentare comunale in materia di trasporto pubblico non di linea deve restare entro il perimetro delle modalità di svolgimento del servizio delineato dalla legge statale e dalla disciplina regionale di attuazione; non può introdurre limitazioni che perseguano finalità estranee alla regolazione del servizio.
- È illegittima, per eccesso di potere, la disciplina comunale che distingua tra operatori NCC in base al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, se tale distinzione si traduce in un divieto o in una limitazione all'accesso non giustificati da esigenze inerenti al servizio regolato.
- Le restrizioni all'accesso alla z.t.l. per operatori autorizzati da altri Comuni non possono essere giustificate con obiettivi di tutela ambientale o di riduzione del moto ondoso quando tali obiettivi esorbitano dalla regolazione del trasporto non di linea e si risolvono in una misura discriminatoria sul mercato.
- Le segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato possono costituire un significativo indice della natura anticoncorrenziale di misure amministrative che alterino la parità competitiva tra operatori abilitati a svolgere il medesimo servizio.
- Quando la Corte di cassazione ritiene il fatto già compiutamente accertato, può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, annullando direttamente gli atti sanzionatori presupposti.
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