Cassazione Penale, Sentenza n. 26021/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità penale per la gambizzazione di Paolillo Salvatore (lesioni aggravate e detenzione/porto abusivo di arma), contestando in particolare: l'attendibilità e la genuinità delle intercettazioni ambientali tenute in ospedale (deducendo che la vittima era a conoscenza della presenza di microspie e quindi le sue dichiarazioni sarebbero strumentali), la carenza probatoria e vizi di motivazione su punti fondamentali (assenza di tracce sul luogo, esito negativo del test Stub su un terzo, mancanza di elementi diretti che colleghino il Russo alla consegna dell'arma), l'omessa o insufficiente valutazione delle difese in appello (presunta adesione apodittica alla motivazione di primo grado), la violazione di legge nella sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis (mancanza di prova del dolo specifico e del ruolo soggettivo nel clan) e infine il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena base non motivata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione di merito circa la genuinità e il significato delle intercettazioni ambientali, la ricostruzione fattuale complessiva e la responsabilità concorrente di Vigilia e Russo. È stata confermata la qualificazione del fatto con l'aggravante ex art. 416-bis, la rilevanza delle conversazioni ambientali nel loro complesso come prova comportamentale, il rigetto delle doglianze difensive sull'assenza di riscontri sopravvenuti (tracce rimosse, test negativi) e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorsi sono stati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (aggravante per agevolazione di associazione mafiosa)
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in relazione alla finalità punitiva esemplare e al metodo intimidatorio tipico dell'agire mafioso; non è necessario provare la formale qualifica soggettiva di 'affiliato' purché emergano modalità e finalità idonee a caratterizzare l'azione come funzionale all'agevolazione dell'associazione.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte ha ritenuto non sussistenti elementi positivi idonei a giustificare le attenuanti generiche, per la particolare gravità del fatto e la personalità degli imputati.
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni rese ai funzionari e terzi)
I criteri di cui all'art. 192 si applicano alle dichiarazioni narrativo-procedimentali; le intercettazioni ambientali hanno una valenza probatoria autonoma e vanno valutate nel loro contesto e tenuto conto della qualità dei colloquianti, salvo prova di manifestissima inquinabilità.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen. (motivazione dell'appello)
La Corte ha ritenuto congrua la motivazione di appello anche quando questa si richiama alla motivazione di primo grado, purché le doglianze siano esaminate e risposte; il mero richiamo non integra di per sé vizio se la valutazione delle censure è stata compiuta nel merito.
artt. 110, 582, 583, 533 cod. pen./cod. proc. pen. (concorso e fattispecie di lesioni)
La responsabilità per concorso e la qualificazione penale delle condotte sono state confermate sulla base del complesso probatorio; la consegna dell'arma e la partecipazione al fatto, valutate nel contesto, possono integrare la responsabilità concorrente.
L. 497/1974 artt. 10, 12, 14 (richiamati dalle difese)
Le censure basate su norme procedurali/di rito (concorso, competenze, motivazione) sono state giudicate generiche o infondate alla luce della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- Le intercettazioni ambientali vanno valutate nel loro contesto complessivo: non si considerano automaticamente inaffidabili se uno degli intercettati sospetta l'ascolto; la Suprema Corte sindaca solo i casi di manifesta illogicità o travisamento della prova.
- La consapevolezza parziale della presenza di captatori non determina di per sé la strumentalità delle dichiarazioni: è necessario dimostrare elementi esterni che inquinino effettivamente il contenuto.
- Per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis non è indispensabile la formale prova di appartenenza associativa quando emergono modalità e finalità (punizione esemplare, metodo intimidatorio) riconducibili al metodo mafioso.
- La consegna dell'arma e il ruolo attivo nella vicenda, se risultano con sufficiente chiarezza nel contesto probatorio, possono fondare il concorso nei reati anche senza riscontri materiali immediati (tracce, bossoli), specialmente se la rimozione delle tracce è plausibile.
- In Cassazione non è sufficiente lamentare generiche carenze motivazionali: occorre evidenziare travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione di merito per ottenere accoglimento.
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