Cassazione Civile, Ordinanza n. 21798/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria di un immobile confinante ha convenuto in giudizio la vicina deducendo che quest'ultima, nel realizzare un torrino scala sul proprio immobile, aveva violato le distanze legali dalla finestra del suo appartamento, compromettendo il diritto di veduta. In primo grado è stata accolta la domanda di riduzione in pristino, mentre è stata rigettata la domanda risarcitoria. La convenuta ha proposto appello sostenendo, tra l'altro, che la finestra-veduta dell'attrice non fosse assistita da un valido titolo e quindi non fosse tutelabile ex art. 907 c.c.; la Corte d'appello ha confermato la decisione ritenendo non contestata la legittimità della veduta. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 2697 e 907 c.c. e omesso esame circa il fatto decisivo della mancata prova del titolo di acquisto della veduta; 2) nullità della sentenza per violazione del regolamento edilizio comunale e per mancata considerazione della natura di volume tecnico del torrino scala; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, per l'azione ex art. 907 c.c., sia necessario accertare la titolarità del diritto reale di veduta, condizione dell'azione che deve risultare provata dall'attrice, salvo ammissione inequivoca della controparte. Ha quindi censurato la sentenza d'appello per avere dato rilievo alla sola mancata contestazione senza verificare se la parte attrice avesse allegato e provato un titolo legittimo di acquisto della servitù di veduta. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, affinché riesamini la domanda verificando anzitutto se e a quale titolo l'attrice avesse acquistato il diritto di veduta; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
"condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 cod. civ. è proprio la titolarità del diritto reale di veduta"
Per ottenere la tutela contro le nuove costruzioni a distanza illegale dalla veduta, non basta la mera esistenza di aperture di fatto: occorre l'accertamento della servitù di veduta, acquistata con titolo negoziale o per usucapione, quale condizione dell'azione.
L'onere di provare il titolo costitutivo del diritto di veduta incombe sulla parte attrice che agisce ex art. 907 c.c.
La mancata contestazione del convenuto può rilevare solo se l'attore abbia compiutamente e specificamente allegato i fatti costitutivi del proprio diritto; in difetto di allegazione puntuale non si forma un'efficace non contestazione.
I motivi di ricorso erano formulati sotto i profili di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Il terzo motivo investiva la regolazione delle spese processuali, ma è stato dichiarato assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
È richiamato solo per definire il presupposto delle aperture che consentono inspectio e prospectio sul fondo vicino; la loro mera esistenza di fatto non equivale, di per sé, alla titolarità della servitù di veduta.
Massime di principio
- L'azione diretta a far osservare le distanze legali dalle vedute ex art. 907 c.c. presuppone, come condizione dell'azione, la prova della titolarità di una servitù di veduta validamente acquistata; il giudice deve verificarla anche d'ufficio, salvo ammissione inequivoca della controparte.
- La proprietà di un immobile che fronteggia il fondo altrui non comporta automaticamente l'acquisto della servitù di veduta: serve un titolo specifico, negoziale o originario, come l'usucapione.
- La mera esistenza di finestre o aperture realizzate a distanza inferiore a quella di legge non basta, di per sé, a fondare una tutela petitoria contro le nuove costruzioni del vicino.
- L'effetto della non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati dall'attore; se manca l'allegazione puntuale del fatto costitutivo del diritto, il convenuto non è onerato di una contestazione circostanziata.
- Quando l'accoglimento di un motivo investe un profilo preliminare e decisivo della domanda, i motivi residui che dipendono dalla sua soluzione restano assorbiti.
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