Cassazione Penale, Sentenza n. 13339/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello denunciando plurime censure: violazioni processuali e di legge (tra cui l'omessa escussione di testimoni e di coindagati ai sensi degli artt. 195 e 210 c.p.p., la illegittima esclusione o riduzione della lista testi della difesa e il mancato rinnovo dell'istruttoria), vizi di motivazione e carenza probatoria in ordine alla loro riconducibilità alle operazioni bancarie e ai conti esteri (anche in relazione all'utilizzo di report di intelligence/bancari), acquisizione di documentazione estera senza rogatoria (presunto vizio ex art. 191 c.p.p.), contestazioni sulla competenza territoriale ancorata a reato per il quale vi era assoluzione, deduzioni in ordine all'errata valutazione della prova nelle singole imputazioni di truffa (es. capi C), D), N), X), Y) e DD)) e specifiche doglianze in ordine al capo DD) relativo a vicende di sottrazione di beni al vincolo del sequestro (crono‑logia delle alienazioni, soggettiva riconducibilità delle vendite e tempo del sequestro). Alcuni motivi sollevano anche profili di diritto penale sostanziale e di determinazione della pena (art. 597 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per la maggior parte dei motivi proposti, rigettando quindi le censure riferite alla gran parte delle imputazioni e confermando la sentenza di merito. Tuttavia ha annullato senza rinvio, limitatamente al capo DD), la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, eliminando la porzione di pena relativa (mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa) che era stata conteggiata in aumento per la continuazione. Conseguentemente la pena residua per il capo Y) resta di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed Euro 900 di multa per ciascuno. Ha altresì condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili che avevano chiesto la condanna, liquidandole nelle somme indicate in dispositivo.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme denunciate in via di principio: il ricorso lamenta violazioni procedurali generali, ma la Corte non ha ritenuto fondate le censure ad esso collegate
Censurato come parte delle doglianze sulla regolarità del procedimento, senza però produrre esito favorevole ai ricorrenti
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito delle doglianze processuali; la Corte di Cassazione ha valutato le eccezioni ma le ha in gran parte ritenute infondate o generiche
Richiamato nella trattazione della competenza territoriale: la Corte sottolinea che l'incompetenza territoriale va eccepita nei termini previsti dalla legge e non può essere determinata ex post in base all'esito del dibattimento
I ricorrenti sostenevano l'illegittima utilizzazione di materiale di intelligence/bancario non acquisito via rogatoria; la Corte ha invece ritenuto che documenti amministrativi o report formati al di fuori di un'indagine penale possano essere utilizzati se non è dimostrato il contrario
Richiamato con riferimento alla richiesta di escussione di testimoni/intermediari della difesa; la Corte ha ritenuto che le censure non dimostravano adeguatamente la necessità istruttoria e che la decisione dei giudici di merito fosse adeguatamente motivata
Richiamato in relazione all'escussione dei coindagati; la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse adeguatamente specificato le ragioni per cui l'escussione fosse indispensabile
Censurato in combinato con altre norme procedurali dai ricorrenti, senza esito favorevole
Evocato fra le norme processuali richiamate nella critica alla gestione dell'istruttoria, privo di esito favorevole per i ricorrenti
Richiamato in relazione ai profili di determinazione della pena; i ricorrenti contestavano la determinazione della pena base e l'aumento per continuazione, ma la Corte non ha accolto le censure in via generale
Citato nel ricorso relativo a specifiche imputazioni; le questioni substantive sollevate non sono state ritenute tali da fondare un annullamento, salvo il capo DD) per prescrizione
Richiamato perché le imputazioni riguardavano truffa; la Corte ha esaminato le censure di merito ma le ha dichiarate inammissibili o infondate nella maggior parte dei casi
Richiamato nelle censure relative al contraddittorio e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto le doglianze insufficienti a dimostrare vizio rilevante
Richiamato nelle doglianze relative alla prova testimoniale e documentale; la Corte ha esaminato le questioni e confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito
Citato in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che le critiche difensive fossero, in gran parte, valutazioni di merito non idonee a fondare cassazione
Menzi ono tra le norme rievocate in ordine ai mezzi di prova e alla loro utilizzazione; la Corte non ha accolto le doglianze correlate
Richiamato in relazione alle formalità di escussione dei testi e alla loro utilizzabilità; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito
art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p.
Invocato in ordine ai motivi di impugnazione per contestare la motivazione: la Corte ha ritenuto le censure non fondate o generiche
Richiamato nel contesto dei termini per eccepire l'incompetenza territoriale; la Corte ha ribadito i limiti temporali e procedurali per tali eccezioni
Massime di principio
- Per contestare in Cassazione decisioni di merito basate su valutazioni probatorie è necessario mostrare vizi di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; mere rivalutazioni di merito sono inammissibili
- Le eccezioni di incompetenza territoriale devono essere sollevate entro i termini processuali previsti (art. 21 c.p.p. e art. 491 c.p.p.); non possono essere riformulate basandosi su elementi emersi dopo i termini consentiti
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria o di escussione di testi/coindagati devono essere specifiche e motivare l'indispensabilità della prova rispetto al compendio istruttorio già formatosi; argomentazioni generiche sono normalmente respinte
- Documenti e report di natura amministrativa o investigativa non penale (es. segnalazioni bancarie, report privati) possono essere utilizzabili in dibattimento se non è dimostrato che siano stati prodotti nell'ambito di indagini penali e se acquisiti nel rispetto del contraddittorio
- La prescrizione del reato può determinare l'annullamento della sentenza limitatamente al capo interessato; tale statuizione può essere adottata senza rinvio quando il vizio è evidente e autonomo rispetto al resto del giudicato
- Per ottenere l'annullamento senza rinvio è necessario che il vizio sia sufficientemente specifico e autonomo; la Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni fattuali ordinarie
- Quando si contesta l'utilizzo di prove transfrontaliere o di materiale estero, è utile puntualizzare la natura del documento (amministrativo vs. probatorio penale) e dimostrare l'illegittimità dell'acquisizione se si vuole ottenere l'esclusione
- Se più imputati sono indicati come concorrenti ma si procede separatamente contro alcuni, la difesa deve tempestivamente chiedere e motivare l'acquisizione delle prove sugli altri coindagati; la mancata specificazione può rendere inefficace la censura in sede di legittimità
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