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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13339/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello denunciando plurime censure: violazioni processuali e di legge (tra cui l'omessa escussione di testimoni e di coindagati ai sensi degli artt. 195 e 210 c.p.p., la illegittima esclusione o riduzione della lista testi della difesa e il mancato rinnovo dell'istruttoria), vizi di motivazione e carenza probatoria in ordine alla loro riconducibilità alle operazioni bancarie e ai conti esteri (anche in relazione all'utilizzo di report di intelligence/bancari), acquisizione di documentazione estera senza rogatoria (presunto vizio ex art. 191 c.p.p.), contestazioni sulla competenza territoriale ancorata a reato per il quale vi era assoluzione, deduzioni in ordine all'errata valutazione della prova nelle singole imputazioni di truffa (es. capi C), D), N), X), Y) e DD)) e specifiche doglianze in ordine al capo DD) relativo a vicende di sottrazione di beni al vincolo del sequestro (crono‑logia delle alienazioni, soggettiva riconducibilità delle vendite e tempo del sequestro). Alcuni motivi sollevano anche profili di diritto penale sostanziale e di determinazione della pena (art. 597 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per la maggior parte dei motivi proposti, rigettando quindi le censure riferite alla gran parte delle imputazioni e confermando la sentenza di merito. Tuttavia ha annullato senza rinvio, limitatamente al capo DD), la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, eliminando la porzione di pena relativa (mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa) che era stata conteggiata in aumento per la continuazione. Conseguentemente la pena residua per il capo Y) resta di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed Euro 900 di multa per ciascuno. Ha altresì condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili che avevano chiesto la condanna, liquidandole nelle somme indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 8 c.p.p.

    Richiamato tra le norme denunciate in via di principio: il ricorso lamenta violazioni procedurali generali, ma la Corte non ha ritenuto fondate le censure ad esso collegate

  • art. 9 c.p.p.

    Censurato come parte delle doglianze sulla regolarità del procedimento, senza però produrre esito favorevole ai ricorrenti

  • art. 10 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti nell'ambito delle doglianze processuali; la Corte di Cassazione ha valutato le eccezioni ma le ha in gran parte ritenute infondate o generiche

  • art. 21 comma 2 c.p.p.

    Richiamato nella trattazione della competenza territoriale: la Corte sottolinea che l'incompetenza territoriale va eccepita nei termini previsti dalla legge e non può essere determinata ex post in base all'esito del dibattimento

  • art. 191 c.p.p.

    I ricorrenti sostenevano l'illegittima utilizzazione di materiale di intelligence/bancario non acquisito via rogatoria; la Corte ha invece ritenuto che documenti amministrativi o report formati al di fuori di un'indagine penale possano essere utilizzati se non è dimostrato il contrario

  • art. 195 c.p.p.

    Richiamato con riferimento alla richiesta di escussione di testimoni/intermediari della difesa; la Corte ha ritenuto che le censure non dimostravano adeguatamente la necessità istruttoria e che la decisione dei giudici di merito fosse adeguatamente motivata

  • art. 210 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'escussione dei coindagati; la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse adeguatamente specificato le ragioni per cui l'escussione fosse indispensabile

  • art. 468 c.p.p.

    Censurato in combinato con altre norme procedurali dai ricorrenti, senza esito favorevole

  • art. 495 c.p.p.

    Evocato fra le norme processuali richiamate nella critica alla gestione dell'istruttoria, privo di esito favorevole per i ricorrenti

  • art. 597 comma terzo c.p.p.

    Richiamato in relazione ai profili di determinazione della pena; i ricorrenti contestavano la determinazione della pena base e l'aumento per continuazione, ma la Corte non ha accolto le censure in via generale

  • art. 388 c.p.

    Citato nel ricorso relativo a specifiche imputazioni; le questioni substantive sollevate non sono state ritenute tali da fondare un annullamento, salvo il capo DD) per prescrizione

  • art. 640 c.p.

    Richiamato perché le imputazioni riguardavano truffa; la Corte ha esaminato le censure di merito ma le ha dichiarate inammissibili o infondate nella maggior parte dei casi

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nelle censure relative al contraddittorio e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto le doglianze insufficienti a dimostrare vizio rilevante

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato nelle doglianze relative alla prova testimoniale e documentale; la Corte ha esaminato le questioni e confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito

  • art. 192 c.p.p.

    Citato in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che le critiche difensive fossero, in gran parte, valutazioni di merito non idonee a fondare cassazione

  • art. 526 c.p.p.

    Menzi ono tra le norme rievocate in ordine ai mezzi di prova e alla loro utilizzazione; la Corte non ha accolto le doglianze correlate

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle formalità di escussione dei testi e alla loro utilizzabilità; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito

  • art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Invocato in ordine ai motivi di impugnazione per contestare la motivazione: la Corte ha ritenuto le censure non fondate o generiche

  • art. 491 c.p.p.

    Richiamato nel contesto dei termini per eccepire l'incompetenza territoriale; la Corte ha ribadito i limiti temporali e procedurali per tali eccezioni

Massime di principio

  • Per contestare in Cassazione decisioni di merito basate su valutazioni probatorie è necessario mostrare vizi di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; mere rivalutazioni di merito sono inammissibili
  • Le eccezioni di incompetenza territoriale devono essere sollevate entro i termini processuali previsti (art. 21 c.p.p. e art. 491 c.p.p.); non possono essere riformulate basandosi su elementi emersi dopo i termini consentiti
  • Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria o di escussione di testi/coindagati devono essere specifiche e motivare l'indispensabilità della prova rispetto al compendio istruttorio già formatosi; argomentazioni generiche sono normalmente respinte
  • Documenti e report di natura amministrativa o investigativa non penale (es. segnalazioni bancarie, report privati) possono essere utilizzabili in dibattimento se non è dimostrato che siano stati prodotti nell'ambito di indagini penali e se acquisiti nel rispetto del contraddittorio
  • La prescrizione del reato può determinare l'annullamento della sentenza limitatamente al capo interessato; tale statuizione può essere adottata senza rinvio quando il vizio è evidente e autonomo rispetto al resto del giudicato
  • Per ottenere l'annullamento senza rinvio è necessario che il vizio sia sufficientemente specifico e autonomo; la Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni fattuali ordinarie
  • Quando si contesta l'utilizzo di prove transfrontaliere o di materiale estero, è utile puntualizzare la natura del documento (amministrativo vs. probatorio penale) e dimostrare l'illegittimità dell'acquisizione se si vuole ottenere l'esclusione
  • Se più imputati sono indicati come concorrenti ma si procede separatamente contro alcuni, la difesa deve tempestivamente chiedere e motivare l'acquisizione delle prove sugli altri coindagati; la mancata specificazione può rendere inefficace la censura in sede di legittimità

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