Sentenza n. 7794/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale; -della D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell'8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, determinazioni della Regione Puglia relative agli obblighi di pagamento per il ripiano della spesa per dispositivi medici e successiva determinazione regionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e le determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell'8 febbraio 2023, chiedendone l'annullamento. Il testo della sentenza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto prevista dalla sopravvenuta disciplina del 2025 e, per tale ragione, di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti impugnati. Il Collegio ha rilevato che la disciplina sopravvenuta prevede la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, a seguito della comunicazione al Tribunale dei provvedimenti regionali di accertamento del pagamento ridotto; tali provvedimenti non risultavano però prodotti in atti. La dichiarazione univoca della ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento è stata comunque ritenuta sufficiente a imporre la declaratoria di improcedibilità, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha promosso. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia, mentre i contributi unificati sono rimasti a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.
Ha consentito lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Prevede il pagamento ridotto del 25 per cento per gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 e stabilisce che l'accertamento regionale del pagamento determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Richiamato quale fonte degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
Richiamato dalla disciplina sopravvenuta quale ulteriore fonte degli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, una dichiarazione univoca resa dal ricorrente prima della decisione, con cui venga manifestato il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento, preclude al giudice l'esame nel merito e comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il principio della domanda implica che il giudice amministrativo non possa decidere nel merito una controversia quando la parte che ha promosso il giudizio, prima della sua definizione, dichiari di non avere più interesse alla decisione.
- Quando una disciplina sopravvenuta collega la cessazione della materia del contendere all'accertamento regionale del pagamento di un importo ridotto e alla comunicazione dei relativi provvedimenti al giudice, la cessazione della materia del contendere richiede la prova documentale di tali adempimenti; in mancanza, il giudizio può comunque essere dichiarato improcedibile se il ricorrente ha inequivocabilmente rinunciato all'interesse alla decisione.
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