Cassazione Penale, Sentenza n. 12623/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che, confermando la decisione del GUP resa al termine del giudizio abbreviato, l'ha condannata per utilizzo indebito di carta bancomat rubata e per ricettazione (esclusa la recidiva). I motivi di ricorso erano: 1) nullità per uso di una annotazione della Questura di Milano del 31/07/2020 contenente dichiarazioni della persona offesa non verbalizzate separatamente; 2) omessa motivazione sul giudizio di responsabilità; 3) vizio motivazionale nel diniego dell'attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen.; 4) motivazione contraddittoria sul giudizio di responsabilità.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'utilizzo dell'annotazione fosse illecito: nel rito abbreviato l'imputata accetta che la prova derivi dagli atti delle indagini preliminari; inoltre non vige un obbligo speciale di verbalizzazione per l'ufficiale di polizia giudiziaria, che può annotare dichiarazioni in apposite annotazioni o relazioni. I motivi 2 e 4, attinenti alla valutazione del fatto e della prova, sono rimessi al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione; la Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del merito. Quanto al motivo 3, la Corte ha confermato il diniego dell'attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen., motivando che il bene oggetto di ricettazione (la carta bancomat) ha un valore non meramente materiale e potenzialità d'uso tali da escludere l'applicabilità dell'attenuante per valore minimo. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma; evince che è ammesso procedere con contraddittorio scritto in sede di trattazione del ricorso in Cassazione secondo le disposizioni emergenti dal decreto
Ulteriore richiamo alle norme che consentono la trattazione con contraddittorio scritto; conferma la liceità della procedura adottata per il trattamento del ricorso
La Corte interpreta restrittivamente l'attenuante per valore minimo: quando il bene ha una potenzialità d'uso significativa (come una carta bancomat), il suo valore non è da considerarsi minimo e l'attenuante non è riconosciuta
Massime di principio
- Nel rito abbreviato l'imputato accetta che il giudizio si fondi sugli atti delle indagini preliminari; quindi le censure relative a vizi formali di acquisizione degli atti d'indagine sono più difficili da far valere in Cassazione se l'imputato ha scelto quel rito
- Le annotazioni e le relazioni firmate dagli ufficiali di polizia giudiziaria, contenenti dichiarazioni di persone informate sui fatti, sono atti legittimi delle indagini e possono essere utilizzate nel giudizio, salvo specifiche e gravi violazioni del divieto probatorio dimostrate in modo concreto
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per una 'rilettura' delle prove; le censure basate sulla diversa valutazione della prova sono generalmente inammissibili
- L'attenuante del valore minimo ex art. 62 n.4 cod. pen. non si applica quando il bene ha un valore rilevante per la sua potenzialità d'uso (es. strumenti elettronici o carte di pagamento), anche se il valore materiale apparente può sembrare contenuto
- Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e all'imposizione di somme a titolo di ammenda se non raggiunge i requisiti di ammissibilità o se i motivi sono manifestamente infondati
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