Cassazione Penale, Sentenza n. 19623/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello, del decreto che applicava misure di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e confisca di beni) lamentando: 1) errata delimitazione dei periodi di pericolosità sociale (inclusione di periodi antecedenti o di lunghi periodi 'silenti'); 2) valorizzazione di violazioni rimaste allo stadio del tentativo o di fatti non lucrogenetici senza accertamento concreto della redditività illecita; 3) uso di fatti oggetto di archiviazione senza adeguata disamina del provvedimento di archiviazione; 4) eccessiva sproporzione della misura ablativa, anche con riferimento all'abitazione familiare, in violazione dell'art.8 CEDU e dei principi di proporzionalità e tutela del domicilio; 5) questioni di compatibilità con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di misure di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino per una nuova delimitazione dei periodi di pericolosità per entrambi i ricorrenti. La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio non ha rispettato le indicazioni della precedente sentenza di annullamento: ha valorizzato condotte rimaste al tentativo, non ha effettuato un concreto accertamento della lucrogenicità delle fattispecie astrattamente tali, non ha motivato adeguatamente la persistenza della pericolosità in lunghi periodi silenti e ha attribuito rilevanza a fatti oggetto di archiviazione senza disamina specifica. La Corte ha inoltre richiamato i criteri consolidati (tra cui il divieto di valorizzare tentativi, la necessità di accertare l'incidenza del reddito illecito sul tenore di vita e la correlazione temporale tra pericolosità e acquisizioni patrimoniali) e ha disposto che la Corte d'appello valuti la compatibilità dell'ablazione dell'abitazione familiare con l'art.8 CEDU secondo i parametri di legalità, legittimità e necessità/ proporzionalità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. b; art. 4, lett. c; artt. 6, 16, 18, 24
La pericolosità sociale generica deve essere delimitata temporalmente in rapporto alle acquisizioni patrimoniali illecite; le categorie di delitto rilevanti devono essere effettivamente lucrogenetiche e commesse abitualmente; l'accertamento deve considerare l'incidenza del reddito illecito sul mantenimento del tenore di vita e la sproporzione tra redditi leciti e impieghi.
Richiamato nella doglianza: il rispetto delle regole procedurali e motivazionali per i provvedimenti applicativi e per la valutazione del giudice del rinvio; la censura contestava la violazione dei limiti imposti dalla sentenza di annullamento e dalla normativa processuale.
art. 8 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)
La confisca che incide sull'abitazione familiare tocca il diritto alla vita privata e familiare: la misura è legittima solo se prevista dalla legge, persegue scopi legittimi e risulta necessaria e proporzionata in una societa' democratica (rapporto diretto con i principi di proporzionalità e tutela del domicilio).
Sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019
Ha precisato i requisiti per l'utilizzo delle categorie di reato a fondamento delle misure di prevenzione: devono essere commessi abitualmente, avere effettivamente generato profitti e costituire l'unica o almeno una rilevante fonte di reddito; questi elementi devono essere ancorati a precisi accertamenti di fatto.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019; Corte EDU, n. 28457 del 2010 (Aboufadda c. Francia)
Richiamati principi consolidati: la perimetrazione temporale vincola l'ablazione ai beni acquistati nel periodo di pericolosità; i tentativi non possono costituire base della pericolosità lucrogenetica; i provvedimenti di archiviazione possono essere utilizzati ma richiedono attenta disamina; le decisioni europee richiamano il test di necessità e proporzionalità per misure che incidono sulla vita privata.
Massime di principio
- La pericolosità ai fini delle misure di prevenzione va delimitata temporalmente in rapporto alle acquisizioni patrimoniali: solo i beni acquisiti nel periodo di pericolosità possono essere oggetto di confisca di prevenzione.
- Non possono essere valorizzati, come base della pericolosità lucrogenetica, reati che siano rimasti allo stadio del tentativo; è necessario accertare la concreta capacità del fatto di aver prodotto profitto.
- Per considerare una fattispecie come fonte di reddito illecito occorre dimostrare, con adeguata motivazione e fondamento probatorio, che i profitti derivanti siano stati significativi e abbiano avuto incidenza sul tenore di vita del proposto.
- Fatti oggetto di archiviazione possono essere esaminati nel procedimento di prevenzione, ma il giudice deve analizzare il provvedimento di archiviazione per verificare se esso contenga elementi ostativi alla trasmigrazione dei dati.
- L'ablazione dell'abitazione familiare richiede un controllo rigoroso di compatibilità con l'art.8 CEDU: la misura deve essere prevista dalla legge, perseguire scopi legittimi e risultare necessaria e proporzionata rispetto all'ingerenza nella vita privata e familiare.
- Il giudice del rinvio può rivalutare il compendio probatorio, ma deve rispettare i limiti e le indicazioni della sentenza di annullamento: non è lecito ignorare prescrizioni della Cassazione in ordine alla delimitazione dei fatti e dei periodi da valutare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19364/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19366/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →