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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13472/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., deducendo: (1) difetto di autonoma valutazione del giudice dell'udienza preliminare, per aver richiamato le dichiarazioni dei collaboratori senza un esame critico proprio; (2) insufficienza dei gravi indizi, in particolare per la scarsa attendibilita' e contraddittorieta' delle dichiarazioni dei collaboratori (Roberto Presta e Adolfo Foggetti), per la limitata rilevanza delle intercettazioni che coinvolgono il rapporto Pezzi-Patitucci (temporalmente ristrette a circa 12 giorni) e per la mancata acquisizione di elementi di conforto a supporto delle dichiarazioni rese de relato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia legittimamente accertato l'esistenza di una autonoma valutazione del g.i.p., anche tramite richiamo per relationem e incorporazione della richiesta cautelare, e che la motivazione complessiva risultasse logica e coerente. Sul punto dei gravi indizi, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni convergenti dei collaboratori, unitamente alle intercettazioni che evidenziano l'intensita' del rapporto con il capo Patitucci, costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a sostenere la misura cautelare e a delineare il ruolo specifico del Pezzi (fornitura di locali, custodia di armi, favoreggiamento di latitanze). Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; il provvedimento e' stato trasmesso alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma indicata come fattispecie contestata (associazione di tipo mafioso); la Corte prende atto che la misura cautelare era disposta in relazione a questo reato e che dagli indizi emergeva appartenenza e ruolo specifico dell'indagato.

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata rispetto al vizio dedotto di mancata autonoma valutazione: la Corte ha ritenuto che non sussista nullita' per difetto di autonoma valutazione quando il giudice della cautela compie, seppur sinteticamente e anche per relationem, un vaglio critico del materiale probatorio e indica la rilevanza delle fonti.

  • art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine agli adempimenti successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti per le previste formalita'.

  • Giurisprudenza: Sez.1, n. 4087 del 6/2/2018 (Sacco)

    Richiamato il principio secondo cui la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori, accompagnata dalla descrizione di fatti specifici e comportamenti dell'accusato, puo' costituire un compendio indiziario grave e sufficiente per applicare misure cautelari.

  • Giurisprudenza: Sez.3, n. 44938 del 5/10/2021 (Gregoli)

    Richiamato il principio che l'interpretazione e la valutazione delle conversazioni intercettate costituiscono valutazioni di fatto proprie del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimita' salvo manifesta illogicita' o irragionevolezza.

Massime di principio

  • La 'autonoma valutazione' del giudice della cautela puo' essere soddisfatta anche con un'esposizione sintetica che richiami per relationem la richiesta cautelare, purché risulti un vaglio critico e l'indicazione della rilevanza probatoria delle fonti.
  • La mera contrapposizione quantitativa tra pagine della richiesta e pagine dell'ordinanza non prova di per se' la carenza di valutazione autonoma; occorre verificare se il gip abbia effettivamente svolto un giudizio critico, anche sinteticamente.
  • La convergenza di dichiarazioni di piu' collaboratori, se accompagnata dalla descrizione di specifici comportamenti o fatti attribuibili all'indagato, puo' costituire elemento indiziario grave e preciso idoneo a giustificare misure cautelari per reati associativi.
  • Incertezze o imprecisioni marginali nei riferimenti cronologici dei collaboratori non sono necessariamente dirimenti se valutate nel contesto complessivo e non compromettono la credibilita' globale quando esista convergenza su elementi essenziali.
  • Le intercettazioni e il loro significato probatorio costituiscono valutazioni di merito riservate al giudice di merito; in sede di legittimita' si puo' sindacare solo per manifesta illogicita' o irragionevolezza.
  • Se il difetto dedotto riguarda la motivazione (e non la nullita' per assoluta mancanza di valutazione autonoma), il vizio puo' essere considerato come carenza di motivazione recuperabile in sede di riesame; le impugnazioni devono distinguere chiaramente i profili di nullita' da quelli di merito.

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