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Sentenza

Sentenza del 16/01/2024 n. 668 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU 2020 per terreni ricadenti in Zona agricola E del PRG, ritenuti dalla concessionaria aree imponibili ed equiparate ad aree fabbricabili/di cava. La società contestava la qualificazione come aree fabbricabili, sostenendo che i terreni sono catastalmente agricoli ed esenti ai sensi dell'art.1, comma 758 lett. d) L.160/2019 (Comune montano), che la destinazione urbanistica rilevante è quella del PRG comunale e che l'effettiva attività estrattiva era limitata a una quota ridotta delle superfici; chiedeva in subordine la rettifica del valore/mq e la non applicabilità delle sanzioni e degli interessi.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che l'inserimento delle particelle nel Piano regionale attività estrattive (PRAE) e le autorizzazioni comunali all'attività estrattiva costituiscono fatti-indice idonei a modificare la qualificazione urbanistica ai fini fiscali. Seguendo l'orientamento della Corte di Cassazione, aree destinate ad attività estrattiva non possono essere considerate agricole ai fini IMU e la base imponibile deve essere determinata con riferimento al valore venale di mercato, non alla rendita fondiaria. Le censure sulla minor superficie effettivamente sfruttata e le doglianze sulle sanzioni non hanno convinto il Collegio. Per la complessità della materia le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge 160/2019 art. 1, comma 741, lett. d)

    definisce come area fabbricabile "l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi [...]"

    La norma fornisce la definizione fiscale di area fabbricabile; tuttavia la Corte ha precisato che anche strumenti regionali di settore (PRAE) che incidono sulla destinazione d'uso possono far emergere una qualità diversa dall'agricola e giustificare l'imponibilità.

  • Legge 160/2019 art. 1, comma 758, lett. d)

    Invocata dalla ricorrente per l'esenzione dei terreni in 'Comune montano'; la Corte ha ritenuto che tale classificazione catastale non sia decisiva quando esistono atti di pianificazione/ autorizzazioni che conferiscono alla porzione di terreno natura estrattiva/edificabile.

  • D.L. n. 223/2006 art. 36, comma 2

    Richiamato come norma confermativa della definizione di area fabbricabile ai fini tributari; il giudice ha comunque ritenuto prevalenti gli effetti del PRAE e delle autorizzazioni comunali nella determinazione della qualificazione fiscale.

  • D.Lgs. n. 504/1992 (art. 2 lett. b; art. 5, comma 5)

    La disciplina fiscale nazionale sugli immobili è il parametro di riferimento per la determinazione della base imponibile; la Corte ha ritenuto che, per aree destinate a cava/attività estrattiva, la base debba essere determinata sul valore venale di mercato e non sulla rendita agricola prevista per i terreni.

  • L.R. Lazio n.17/2004 (art. 9, comma 4; art. 13, comma 2)

    La normativa regionale attribuisce efficacia giuridica al PRAE come piano di settore e ne riconosce la prevalenza/incidenza sugli strumenti urbanistici comunali; la Corte ha ritenuto che il PRAE possa incidere sulla qualificazione urbanistica e fiscale delle aree anche in assenza di immediato adeguamento del PRG.

  • D.Lgs. n. 472/1997 (art. 6, comma 1)

    Norma richiamata dalla ricorrente per chiedere esenzione da sanzioni per incolpevole errore; il Collegio non ha ritenuto provato un errore tale da escludere l'applicabilità delle sanzioni, anche perché la qualificazione estrattiva risultava da atti amministrativi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principali pronunce richiamate)

    Cass. ord. n. 1404/2022; Cass. n. 32436/2023; Cass. n. 14409/2017; Cass. n. 20817/2017; Cass. n. 23045/2006; Cass. n. 19988/2019

    La Corte d'appello e il Collegio si sono uniformati all'orientamento della Cassazione che agevolmente considera irrilevante il mero classamento catastale e attribuisce rilevanza al PRAE e alle autorizzazioni: l'utilizzazione a cava è attività industriale incompatibile con la qualifica agricola e comporta valutazione della base imponibile sul valore venale.

Massime di principio

  • L'inserimento di aree nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e il rilascio di autorizzazioni comunali all'attività estrattiva possono modificare la qualificazione urbanistica/fiscale: anche se il PRG classifica il terreno come agricolo, il PRAE può fare emergere una qualità non agricola rilevante ai fini IMU.
  • La classificazione catastale come terreno agricolo non è autonoma né decisiva se esistono fatti-indice oggettivi (PRAE, autorizzazioni, uso estrattivo) che mostrano una diversa destinazione d'uso: il valore venale può diventare la base imponibile.
  • Per beneficiare di agevolazioni fiscali riservate ai terreni agricoli occorre dimostrare l'effettiva destinazione agricola e, spesso, requisiti soggettivi (es. possesso e conduzione da parte di coltivatore diretto/imprenditore agricolo); la sola titolarità catastale non basta.
  • La mera circostanza che l'attività estrattiva sia stata esercitata su una porzione limitata della particella non garantisce automaticamente l'imponibilità limitata solo a quella porzione: la pianificazione e le autorizzazioni che incidono sulla destinazione possono giustificare l'accertamento sull'intera area o sulla qualità urbanistica risultante.
  • Nel contenzioso IMU su terreni a vocazione estrattiva, il contribuente deve fornire prove forti e documentali (es. strumento urbanistico comunale che esclude la capacità edificatoria, provvedimenti che impongano la permanenza della qualifica agricola, evidenze di conduzione agricola prevalente) per contrastare l'interpretazione dell'Amministrazione e della giurisprudenza consolidata.

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