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Sentenza

Sentenza del 16/01/2024 n. 59 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Non è annullabile una cartella formata su un avviso di accertamento impugnato dal solo coobbligato del contribuente e che sia stato oggetto di annullamento con sentenza non ancora passata in giudicato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva l'annullamento di una cartella di pagamento formata su un avviso di liquidazione relativo a imposte ipotecarie e catastali. Tuttavia l'avviso era stato impugnato solamente dal coobbligato solidale, il quale aveva ottenuto l'annullamento in primo grado (Corte di Giustizia di primo grado), decisione non ancora passata in giudicato. Il contribuente non aveva invece impugnato l'avviso originario.

La decisione

Il giudice ha respinto la richiesta di annullamento della cartella avanzata dal contribuente. Motivo: non essendo il contribuente parte dell'impugnazione che ha ottenuto l'annullamento e non essendo la sentenza ancora definitiva (non passata in giudicato), tale pronuncia non può essere opposta automaticamente nei confronti del contribuente; pertanto la cartella resta valida e non annullabile in favore del contribuente che non ha impugnato l'avviso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973 (disciplina della riscossione)

    La cartella di pagamento è atto esecutivo basato sulla pretesa tributaria; l'annullamento della cartella richiede che venga meno il presupposto impositivo nei confronti del soggetto che agisce (es. mediante impugnazione dell'avviso) o una decisione definitiva che incida su tale presupposto.

  • Principio della relatività della sentenza (res inter alios acta)

    Una sentenza che annulla un atto amministrativo produce effetti principalmente tra le parti del giudizio; se non è passata in giudicato non può essere fatta valere nei confronti di terzi non partecipanti, né estende automaticamente i suoi effetti ad altri coobbligati.

Massime di principio

  • Se un contribuente non impugna l'avviso di accertamento/liquidazione, non può automaticamente ottenere l'annullamento della cartella di pagamento basata su quell'avviso solo perché un coobbligato ha ottenuto l'annullamento in primo grado.
  • Una sentenza favorevole ad un coobbligato che non è ancora passata in giudicato non produce effetti vincolanti verso gli altri coobbligati non parte del giudizio.
  • Per ottenere l'annullamento di una cartella basata su un avviso il contribuente deve o aver impugnato l'avviso e ottenuto decisione favorevole definitiva, o impugnare la cartella stessa deducendo l'illegittimità dell'avviso come motivo di nullità/inesistenza del presupposto.
  • In presenza di decisioni favorevoli al coobbligato conviene valutare l'intervento nel medesimo giudizio o il tempestivo ricorso contro l'avviso/cartella e, se necessario, chiedere la sospensione dell'esecuzione in attesa del passaggio in giudicato.
  • Gli effetti erga omnes di una pronuncia amministrativa o giudiziaria richiedono, salvo diverse norme, il carattere definitivo della decisione o specifici istituti (es. estensione della decisione a terzi), perciò non è sufficiente una sentenza non definitiva a proteggere altri soggetti non parte.

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