Sentenza del 16/01/2024 n. 63 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
La notifica a una società estinta per incorporazione non è inesistente ma semplicemente nulla e come tale è sanabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto che la notifica alla società estinta per incorporazione non sia inesistente ma viziata da nullità e, come tale, sia sanabile. Ne consegue che l'eventuale vizio della notifica nei confronti del soggetto incorporato può essere sanato mediante la costituzione in giudizio del soggetto incorporante (conforme Cass. n. 10301/2020).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
la questione verteva sulla validità della notificazione eseguita nei confronti di una società estinta mediante fusione per incorporazione. Il ricorrente sostiene che la notificazione fosse inesistente perché rivolta a un soggetto giuridico ormai estinto; il resistente sostiene invece che la notifica presenti una nullità sanabile mediante costituzione in giudizio del soggetto incorporante.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 10301/2020
La Corte ha interpretato che la notificazione fatta ad una società estinta per incorporazione non è priva di esistenza giuridica ma affetta da nullità sanabile; la costituzione in giudizio del soggetto incorporante estingue il vizio notificatorio
Massime di principio
- Distinzione fondamentale: inesistenza della notificazione implica che l'atto non è mai prodotto; nullità indica un vizio che può essere sanato. La notificazione alla società incorporata è da qualificare come nullità e non come inesistenza.
- La nullità della notificazione può essere sanata con la costituzione in giudizio del soggetto incorporante: l'apparizione in causa dell'incorporante fa ritenere validamente notificata la controversia.
- Prima di eccepire la nullità, verificare l'esistenza dell'atto di fusione (iscrizioni nel registro delle imprese, data di efficacia della fusione) e l'eventuale costituzione in giudizio del soggetto incorporante, perché la costituzione sanante rende infondata l'eccezione.
- In pratica: se si è notificato a una società estinta per incorporazione, è preferibile chiedere tempestivamente la costituzione del soggetto incorporante o procedere a nuova notificazione; se l'incorporante si costituisce, il giudice potrà ritenere il vizio sanato e rigettare l'opposizione.
- Rischi residui: la sanabilità non è illimitata. Se la nullità incide su requisiti essenziali dell'atto o arreca comprovato pregiudizio procedurale (es. violazione di termini perentori non recuperabili), la relativa eccezione può comunque rivelarsi efficace.
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