Cassazione Penale, Ordinanza n. 29668/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 16/06/2025. Il primo ricorrente contestava, con un motivo unico, il giudizio sulle attenuanti generiche e sulle ulteriori attenuanti ex art. 62 n. 4 e art. 114 c.p., ma la Corte rileva che tali censure erano già state dichiarate inammissibili nella precedente sentenza rescindente della Cassazione e che il motivo viene quindi riproposto in modo non consentito. Il secondo ricorrente lamentava invece la rideterminazione della pena, sostenendo che la Corte territoriale non avesse effettivamente riformulato il trattamento sanzionatorio; la Cassazione osserva però che la Corte di appello ha in realtà proceduto a nuova determinazione della pena, escludendo l'aggravante mafiosa e ritenendo congrui la pena base e gli aumenti per continuazione, rimasti invariati perché non specificamente censurati dalla sentenza rescindente. In sostanza i ricorsi miravano a rimettere in discussione il trattamento sanzionatorio e il diniego di attenuanti, ma senza confrontarsi validamente con la motivazione della decisione impugnata e con i limiti del giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per il primo ricorrente l'inammissibilità deriva dalla riproposizione di censure già qualificate come inammissibili nella precedente fase di legittimità; per il secondo ricorrente il motivo è ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di appello ha effettivamente rideterminato la pena nei limiti imposti dalla sentenza rescindente, escludendo l'aggravante mafiosa e confermando pena base e aumenti per continuazione non specificamente devoluti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in concreto in euro 3000.
Richiamato come attenuante invocata dal primo ricorrente; la Corte non entra nel merito perché rileva l'inammissibilità della censura riproposta.
Richiamato insieme alle attenuanti generiche dal primo ricorrente; anche questa censura è ritenuta non scrutinabile perché già dichiarata inammissibile nella precedente decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile riproporre censure che la precedente sentenza di cassazione abbia già dichiarato inammissibili, quando il nuovo motivo non confronti in modo specifico e autonomo la ratio della decisione rescindente.
- Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale deve attenersi ai limiti tracciati dalla sentenza rescindente: se provvede a rideterminare la pena escludendo un'aggravante e confermando gli elementi sanzionatori non specificamente censurati, il motivo di ricorso che assuma l'omessa rideterminazione è manifestamente infondato.
- La contestazione della pena o delle attenuanti deve misurarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di rinvio; una doglianza che non si confronti con tale motivazione è destinata all'inammissibilità o al rigetto per manifesta infondatezza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, opera la conseguenza sanzionatoria dell'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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