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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35563/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato destinatario, con sentenza del G.I.P., di una pena concordata di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa per furto in abitazione commesso in concorso con altri soggetti, con l'aggravante della commissione da parte di più di tre persone. Il ricorso per cassazione, proposto personalmente, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 111 Cost., 125, comma 3, e 129 c.p.p., sostenendo che il G.I.P. non avesse motivato adeguatamente sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., limitandosi a formule di stile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, che il ricorso era stato presentato personalmente dall'imputato in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., che richiedono la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, a pena di inammissibilità. Ha aggiunto, in ogni caso, che il motivo era inammissibile perché, dopo la riforma introdotta dall'art. 1, comma 51, l. n. 103/2017, avverso la sentenza di applicazione della pena sono deducibili soltanto motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non è invece più proponibile la censura relativa alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato contestato

  • art. 624-bis c.p.

    norma incriminatrice del furto in abitazione oggetto della sentenza di patteggiamento

  • art. 625 c.p.

    richiamato per le circostanze aggravanti del furto

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotto dal ricorrente quale vizio di violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    dedotto dal ricorrente quale vizio di motivazione

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente sul dovere di motivazione del provvedimento

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte esclude che, nel giudizio di legittimità contro patteggiamento, sia deducibile la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    la Corte lo pone a base, unitamente all'art. 613 c.p.p., del requisito di sottoscrizione del ricorso da difensore abilitato

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    richiamati come disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017, n. 103

    ha ristretto i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è soggetto a un regime di ricorribilità tipizzato e restrittivo: sono deducibili solo i motivi espressamente consentiti dalla legge, tra i quali non rientra la contestazione della mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica ex art. 129 c.p.p. non costituisce, dopo la riforma del 2017, motivo autonomo di ricorso per cassazione contro il patteggiamento, se non nei limiti in cui la doglianza si riconduca a uno dei motivi tassativi ammessi dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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