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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10987/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per truffa aggravata con plurime censure: (1) nullità per rigetto delle istanze di differimento per legittimo impedimento del difensore per le udienze del 16/12/2019 e del 12/02/2020 (violazione artt. 178, 179 e 420 ter c.p.p.); (2) vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla valutazione della prova e della credibilità della persona offesa (art. 640 c.p.); (3) nullità per mancanza di sottoscrizione della copia della sentenza trasmessa e assenza di numero e data di deposito (presunta violazione art. 546 n.3 c.p.p.); (4) vizio nella valutazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. e nella mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

Ricorso rigettato per inammissibilità e infondatezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso generico e mera reiterazione di questioni già sollevate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice di secondo grado. Sulla questione dei rinvii, la Corte ha condiviso le motivazioni del tribunale rilevando l'insufficienza dell'allegazione e la mancata tempestività delle istanze; su presunta nullità per copia non sottoscritta, è stato accertato negli atti che la sentenza depositata è regolare e sottoscritta e l'irregolarità della copia notificata non ha arrecato pregiudizio (il ricorrente ha comunque proposto ricorso tempestivamente); sull'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento in considerazione del danno patrimoniale superiore a euro 250.000 e ha confermato che le attenuanti generiche, sebbene riconosciute in primo grado, non risultano prevalenti. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione alle impugnazioni sulle udienze non rinviate: la Corte ha ritenuto che l'onere di allegazione del difensore circa la preesistenza dell'impegno professionale non sia stato assolto

  • art. 179 cod.proc.pen.

    Richiamato insieme alle norme sul differimento per legittimo impedimento; la decisione di merito è stata confermata per mancata tempestiva ed esaustiva documentazione dell'impedimento

  • art. 420 ter cod.proc.pen.

    Invocato in rapporto a nullità e vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto le censure generiche e non fondate, confermando la regolarità del procedimento e della motivazione di merito

  • art. 640 codice penale

    Norma sostanziale della fattispecie (truffa); la Corte ha ritenuto che la valutazione della credibilità della persona offesa sia stata adeguata e motivata a livello di merito

  • art. 546 n.3 cod.proc.pen.

    Richiamato rispetto alla presunta nullità per mancanza di sottoscrizione della copia notificata; la Corte ha accertato che la sentenza depositata è regolare e sottoscritta, escludendo la nullità

  • art. 61 n.7 codice penale

    Aggravante per danno patrimoniale di notevole entità: la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento dell'aggravante in considerazione del danno superiore a euro 250.000 e ha motivato la mancata prevalenza delle attenuanti generiche

Massime di principio

  • Le istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore richiedono allegazioni precise e tempestive: la preesistenza dell'impegno va dimostrata e le richieste depositate con congruo anticipo per evitare il rigetto
  • La Corte di legittimità può dichiarare il ricorso generico e inammissibile quando esso si limita a reiterare censure già formulate in appello senza affrontare le motivazioni del giudice di secondo grado
  • La notifica di una copia non sottoscritta della sentenza non determina automaticamente la nullità se negli atti è presente la sentenza regolarmente sottoscritta e se il difensore non subisce pregiudizio (es. ha comunque impugnato tempestivamente)
  • Per l'aggravante ex art. 61 n.7 c.p. rileva l'entità del danno patrimoniale: danni di notevole importo possono giustificare il riconoscimento dell'aggravante anche se esistono attenuanti riconosciute in primo grado, purché il collegio motivi il bilanciamento
  • Le contestazioni sulla credibilità della persona offesa richiedono che l'appellante indichi specifiche lacune o vizi di motivazione: censure generiche sulla 'inattendibilità' senz'ulteriori elementi probatori sono difficilmente accolte

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