Sentenza del 02/11/2022 n. 32327 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, comprovata dall'Accordo definitorio e dai provvedimenti di sgravio depositati. Le spese del giudizio sono state compensate integralmente. Non è stata pronunciata una decisione sul merito della controversia, che si estingue per via della definizione concordata e dell'autotutela dell'Amministrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia tributaria relativa alla pretesa erariale per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005. Le parti hanno raggiunto un Accordo definitorio (29/11/2018) e l'Agenzia ha adottato un provvedimento di autotutela (prot. n. 213861 del 17/12/2018) con conseguenti provvedimenti di sgravio per gli anni indicati. In seguito le società hanno adempiuto al debito così rideterminato e le parti hanno chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ai sensi dell'art. 46 c.1 la causa tributaria si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere; qui la cessazione è stata determinata dall'accordo e dai provvedimenti di sgravio.
Richiamato per il deposito telematico di documenti; il giudizio ha preso in considerazione l'Accordo e i provvedimenti di sgravio depositati telematicamente ai sensi di tale norma.
Provvedimento di autotutela dell'Agenzia delle Entrate
prot. n. 213861 del 17/12/2018
Atto amministrativo con cui l'Amministrazione ha rideterminato il debito fiscale e disposto lo sgravio; tale provvedimento ha eliminato l'interesse delle parti a proseguire il giudizio.
Accordo definitorio
Accordo definitorio del 29/11/2018
Accordo transattivo tra le parti che ha definito le pendenze tributarie e ha costituito la base per i provvedimenti di autotutela e sgravio successivi, determinando la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Se le parti raggiungono un accordo transattivo e l'Amministrazione adotta un provvedimento di autotutela che ridetermina/sgrava la pretesa, la controversia può estinguersi per cessazione della materia del contendere: il giudice dichiara l'estinzione senza decidere sul merito.
- La cessazione della materia del contendere richiede la documentazione probatoria (accordo, provvedimenti di sgravio, prova dell'adempimento) da depositare in giudizio, preferibilmente con modalità telematiche ove previste (cfr. art. 372 c.p.c.).
- La compensazione integrale delle spese è possibile quando le parti concordano e il giudice la ritiene fondata; ciò evita oneri processuali per entrambe le parti ma non costituisce pronuncia sul merito.
- Un provvedimento di autotutela dell'Amministrazione può rendere irrilevante la controversia giudiziaria se modifica la pretesa originaria e le parti si adeguano: in tali casi il ricorso si estingue per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere non produce una pronuncia di responsabilità o di fondatezza delle tesi processuali; dunque non costituisce precedente sul merito.
- Prima di chiedere la cessazione è opportuno accertare e documentare l'effettivo adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo (pagamenti, effetti amministrativi) perché la mancanza di esecuzione può impedire l'accoglimento dell'istanza.
- Nel negoziare accordi con l'Amministrazione è utile chiarire anche la ripartizione delle spese processuali e ogni effetto su eventuali sanzioni/interessi per evitare future contestazioni.
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