Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/11/2022 n. 1221 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione e dell'atto di diniego della definizione agevolata. Le eredi contestavano: la mancata riconoscenza di molte passività dedotte in dichiarazione di successione; l'applicazione della presunzione di appartenenza all'attivo del 10% sui beni mobili (art. 9 c.2 D.Lgs. 346/90) in assenza di inventario; l'irrogazione della sanzione per tardiva presentazione (art. 50 D.Lgs. 346/90); e il diniego parziale della definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018, nonché la mancata motivazione chiara delle parti ritenute definibili rispetto a quelle non definibili.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto parzialmente l'appello: ha dichiarato parzialmente illegittimo l'atto del diniego dell'autotutela nella parte in cui non ammetteva alla definizione agevolata una porzione dell'obbligazione tributaria e ha dichiarato estinta l'obbligazione tributaria (per la parte definita/contestata come definibile). Ha compensato le spese di giudizio. In motivazione la Commissione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 18298/2021) secondo cui, quando l'atto comunicativo costituisce il primo atto che rende conoscibile la pretesa fiscale, la sua natura sostanziale può essere impositiva e dunque la materia può essere oggetto di definizione agevolata; benché l'avviso di liquidazione possa avere natura mista (liquidatoria e impositiva), talune poste non ammesse alla definizione potevano essere ritenute invece definibili, giustificando l'illegittimità parziale del diniego.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 346/1990, art. 9, comma 2

    In assenza di inventario si può operare una presunzione di appartenenza all'attivo ereditario di denaro, gioielli e mobilia nella misura del 10%; tale presunzione può essere superata con documentazione (es. inventario notarile) e la sua applicazione incide sulla determinazione dell'imposta di successione.

  • D.Lgs. 346/1990, art. 50

    Prevede la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione; la sanzione è collegata al tributo e, per la parte rapportabile all'imposta definibile, è essa stessa suscettibile di definizione secondo le regole della definizione agevolata.

  • D.L. 119/2018 (conv. L. 136/2018), art. 6

    Disciplina la definizione agevolata della controversia tributaria; consente la definizione di controversie relative ad atti impositivi o complessi quando la natura sostanziale dell'atto sia tale da porre per la prima volta la pretesa fiscale a conoscenza del contribuente; rileva la natura sostanziale più che la qualifica formale dell'atto.

  • D.P.R. 600/1973, art. 36-bis (richiamato dalla giurisprudenza)

    art. 36-bis D.P.R. 600/73

    Riguarda il controllo automatizzato e la cartella di pagamento derivante da dati dichiarati; la giurisprudenza di legittimità ha detto che se la cartella è il primo atto conoscitivo della pretesa, può assumere natura impositiva-complex e quindi rientrare nella definizione agevolata.

  • Cass. S.U., n. 18298/2021 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui la natura sostanziale dell'atto (se comunica per la prima volta una pretesa fiscale) determina la possibilità di definizione agevolata indipendentemente dal nomen iuris; ammette la qualificazione di atti complessi che svolgono funzione impositiva e non solo liquidatoria.

Massime di principio

  • Un avviso di liquidazione può avere natura mista: parte meramente liquidatoria (basata sui dati dichiarati) e parte impositiva (rettifiche e accertamenti). Solo la parte impositiva, che esprime una pretesa nuova o rettificata, è tipicamente definibile nella procedura agevolata, salvo che l'atto costituisca per la prima volta la comunicazione della pretesa fiscale (allora può essere considerato impositivo e definibile).
  • La qualificazione formale dell'atto (avviso, cartella, diniego) è meno rilevante della sua natura sostanziale: se l'atto per la prima volta impone una prestazione determinata in an e in quantum, può rientrare nella definizione agevolata anche se denominato 'liquidazione'.
  • La documentazione probatoria (es. inventario notarile, documenti che attestano passività) è fondamentale per superare presunzioni legali (es. art.9 D.Lgs. 346/90) e per ottenere il riconoscimento delle passività dedotte in dichiarazione di successione.
  • Le sanzioni correlate al tributo seguono la sorte della parte di tributo che è definibile: la porzione della sanzione rapportabile all'imposta definibile può essere definita insieme a essa; la porzione riferibile all'imposta non definibile resta dovuta.
  • L'amministrazione deve motivare adeguatamente il diniego della definizione agevolata distinguendo chiaramente le poste ammesse e non ammesse a definizione e i criteri di calcolo usati; la carenza motivazionale può pregiudicare l'atto e favorire l'accoglimento del ricorso.
  • In presenza di incertezza giuridica consolidata (giurisprudenza incerta) i giudici possono compensare le spese di lite; il contribuente ha convenienza a proporre documentazione completa e ad esercitare l'azione giudiziale per ottenere qualificazione delle poste come definibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.