Sentenza del 02/11/2022 n. 7100 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
massima n. 43 - TRIBUTI DOGANALI - ACCERTAMENTO - contraddittorio endo-procedimentale - procedimento di revisione di accertamenti doganali - notifica del processo verbale di constatazione - avviso di rettifica - obbligatorietà - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'avviso di rettifica dell'accertamento doganale (13/03/2020) relativo all'importazione dalla Cina di apparecchi di illuminazione per complessivi €36.717,22, deducendo in particolare: nullità dell'avviso per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12 L.212/2000 (avviso notificato dopo 32 giorni dalla consegna del processo verbale di revisione), carenza di motivazione, violazione del contraddittorio endo-procedimentale, difetto di istruttoria, errata determinazione del valore in dogana basata esclusivamente su documentazione estera (procedure di Mutua Assistenza Amministrativa) senza applicare criteri di comparazione (Cognos/Merce) e ingiustificata irrogazione di sanzioni. L'Ufficio aveva rideterminato il valore in dogana sulla base di documentazione fornita dall'autorità doganale cinese tramite procedura di Mutua Assistenza Amministrativa e aveva già respinto il reclamo amministrativo.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso principale. Il giudice d'appello ha ritenuto infondati i motivi dell'appellante: ha condiviso che la procedura seguita era conforme all'art.11 D.lgs. 374/90 (revisione a posteriori), che il contraddittorio endo‑procedimentale si era effettivamente svolto (notifica del P.V.R. il 10/02/2020 e memorie presentate il 21/02/2020) e che l'avviso di rettifica del 13/03/2020 è stato adottato dopo valutazione delle osservazioni; ha inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo degli atti provenienti dall'Autorità doganale cinese tramite Mutua Assistenza, considerati documenti rappresentativi del valore d'esportazione, e ha escluso la carenza di motivazione dell'atto impugnato. Le questioni relative alle sanzioni erano state trattate in procedimento separato e già decise a favore dell'Ufficio. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €5.000,00 in sede di appello).
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 12
termine dilatorio di sessanta giorni per la presentazione di memorie a seguito della consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni
La corte ha ritenuto che la regola generale dell'art.12 (60 giorni) non sia applicabile nella materia delle revisioni doganali a posteriori perché opera la disciplina speciale dell'art.11 D.lgs. 374/90 che prevede termini e modalità diversi per il contraddittorio endo‑procedimentale (termine di 30 giorni per osservazioni dopo notifica del P.V.R.).
D.lgs. 8 novembre 1990 n. 374, art. 11
dopo la notifica all'operatore interessato ... l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso ... Quando dalla revisione ... emergono inesattezze ... l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso.
Norma speciale che disciplina il contraddittorio nelle revisioni doganali: introduce il termine di 30 giorni per osservazioni e impone che l'Ufficio valuti tali osservazioni prima di notificare l'avviso di rettifica; secondo la sentenza questa disciplina supplisce e deroga alle previsioni generali dello Statuto del Contribuente.
Regolamento (UE) 952/2013 (CDU), art. 48 e art. 70
Riferimenti al codice doganale (in particolare alle norme generali del valore in dogana); la decisione prende atto che la rettifica è stata emanata ai sensi delle norme doganali comunitarie che disciplinano la revisione e la determinazione del valore in dogana.
Regolamento (UE) 2447/2015, art. 110
Norma che disciplina la Mutua Assistenza Amministrativa e lo scambio di informazioni tra autorità doganali; la documentazione ricevuta tramite questa procedura è stata ritenuta idonea a comprovare valori d'esportazione superiori e a giustificare la rideterminazione.
Regolamento di esecuzione (DAC) 2454/1993, art. 181‑bis e art. 141
Rinvio alle disposizioni attuative sulla determinazione del valore in dogana e ai criteri di comparazione per merci identiche o similari; la sentenza richiama che la comparazione (Cognos/Merce) è strumento utile ma che non è automaticamente necessario quando si dispone di documentazione ufficiale d'esportazione che giustifica la rettifica.
D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 22
Norma richiamata nel corso del contraddittorio e dalla giurisprudenza come riferimento alle misure cautelari (ipoteca/sequestro conservativo) che, in genere, possono giustificare emissione anticipata di atti in caso di particolare e motivata urgenza; tuttavia nel caso deciso non è stata ritenuta necessaria la deroga e la Corte ha applicato il regime speciale doganale.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte ha ritenuto che la motivazione era congrua perché l'avviso richiamava e integrava il processo verbale di revisione che indicava presupposti di fatto e ragioni giuridiche.
Massime di principio
- Nelle procedure di revisione a posteriori degli accertamenti doganali prevale la disciplina speciale dell'art.11 D.lgs. 374/90 sullo Statuto del Contribuente: il contraddittorio endo‑procedimentale è garantito attraverso la notificazione del processo verbale e il termine di 30 giorni per osservazioni valutate dall'Ufficio prima dell'avviso di rettifica.
- L'emissione dell'avviso di rettifica prima del decorso dei 60 giorni previsti dall'art.12 L.212/2000 non determina automaticamente l'illegittimità quando la revisione è regolata dall'art.11 D.lgs.374/90 e il contraddittorio previsto da quest'ultimo si è comunque svolto.
- La documentazione ufficiale ottenuta tramite Mutua Assistenza Amministrativa da autorità estere ha forte valore probatorio e può giustificare la rideterminazione del valore in dogana, purché sia adeguatamente richiamata e valutata nell'atto di rettifica.
- L'annullamento di un atto per vizio di contraddittorio endo‑procedimentale richiede la dimostrazione che, senza la violazione, l'esito del procedimento sarebbe stato diverso; meri profili formali non sono sufficienti se il contribuente non mostra quale prova avrebbe prodotto e come avrebbe inciso sull'esito.
- L'uso delle banche dati di comparazione (Cognos/Merce) è uno strumento legittimo per determinare valori medi ma non è l'unico mezzo: se l'Amministrazione possiede documenti ufficiali di esportazione o altri elementi probanti, può legittimamente basare la rettifica su questi ultimi.
- Quando l'atto amministrativo richiama altri documenti rilevanti, la motivazione deve indicarne i contenuti essenziali o allegarli: l'obbligo di riproduzione o allegazione è finalizzato a rendere effettivo il diritto di difesa.
- Le questioni sanzionatorie e quelle sostanziali sull'accertamento possono seguire percorsi processuali distinti: gli atti sanzionatori, se impugnati separatamente, devono essere decisi nel relativo procedimento e non possono essere riaperti nel giudizio sull'accertamento, salvo i casi previsti dalla legge.
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