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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22253/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 4/12/2023 che ha revocato la detenzione domiciliare concessa per motivi di salute (art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.) e ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva ritenuto che il condannato fosse inattendibile e inaffidabile in quanto, nonostante la detenzione domiciliare per gravi problemi di salute (ictus ischemico 2019, scompensi glicemici, distacco della retina con cecità dell'occhio sinistro), era stato visto il 15/11/2023 alla guida di un'automobile e il 16/11/2023 in un bar; il condannato aveva dichiarato di essersi recato dal medico, ma il medico curante aveva riferito di non averlo visto in quei giorni. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge per valutazione errata delle condotte e, soprattutto, per mancato bilanciamento nel provvedimento tra le violazioni accertate e le condizioni di salute, che avrebbero richiesto una rinnovata comparazione tra compatibilità con il carcere e tutela dell'umanità della pena. Il ricorrente ha inoltre fornito spiegazioni alternative (aver informato le forze di polizia dell'uscita per motivi di salute, essere stato male e non riuscire a incontrare il medico, conferma dello stato confusionale da parte della proprietaria del bar).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse descritto le violazioni ma non avesse effettuato il necessario bilanciamento tra l'esigenza di umanità della pena (derivante dalle precarie condizioni di salute del detenuto) e la valutazione di maggiore pericolosità che si sarebbe potuta desumere dalle condotte contestate. Mancando la rinnovata comparazione e la motivazione sul perché la pericolosità fosse ritenuta prevalente rispetto all'incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 47-ter ord. pen. (comma 1-ter)

    La detenzione domiciliare concessa per motivi di salute in presenza di condizioni che giustificano il rinvio dell'esecuzione della pena richiede, in caso di revoca, una valutazione comparativa tra la compatibilità delle condizioni di salute con il carcere e le esigenze di tutela della collettività; la revoca deve essere motivata anche in funzione di sopravvenienze.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la esposizione del motivo di ricorso in Cassazione: il ricorso deve indicare il motivo nei limiti necessari per la decisione; qui il ricorso è stato comunque ritenuto ammissibile e fondato.

  • Cass. Sez. 1, sent. n. 55049/2017 (Levi)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui, ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute, è obbligatoria la rinnovata valutazione comparativa tra esigenze di tutela della collettività e rispetto del principio di umanità della pena, tenendo conto delle sopravvenienze.

  • Cass. Sez. 1, sent. n. 44579/2010 (Villafranca)

    Conferma il principio della necessità della comparazione tra compatibilità con il carcere e tutela dell'umanità della pena in caso di revoca di misure alternative connesse a condizioni di salute.

  • Cass. Sez. F, sent. n. 34286/2008 (Sposato)

    Ulteriore conferma del principio che la valutazione per la revoca deve essere rinnovata alla luce delle sopravvenienze e motivata adeguatamente.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003 (codice della privacy)

    Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nella diffusione della sentenza, disposizione di carattere amministrativo che non incide sul contenuto giurisdizionale.

Massime di principio

  • Quando la detenzione domiciliare è stata concessa per motivi di salute, la revoca deve contenere una specifica e rinnovata comparazione tra la compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario e la pericolosità o inaffidabilità del detenuto; non basta la mera elencazione di violazioni.
  • Il Tribunale deve motivare esplicitamente perché eventuali violazioni comportamentali prevalgono sull'esigenza di umanità della pena; l'assenza di tale motivazione rende la revoca annullabile.
  • Comportamenti come uscite non autorizzate o discrepanze nelle dichiarazioni possono giustificare sospetti di inaffidabilità, ma devono essere valutati nel contesto delle condizioni mediche e delle prove (rapporti medici, dichiarazioni di testimoni, referti della polizia).
  • In caso di contestazioni su presunte visite mediche non effettuate, il giudice deve valutare tutte le prove disponibili (segnalazioni, dichiarazioni del medico, testimonianze) e non trarre conclusioni affrettate senza bilanciamento.
  • La difesa che impugna una revoca dovrebbe fornire documentazione medica aggiornata e, se possibile, testimonianze che attestino lo stato di salute o le ragioni delle uscite; ciò facilita il bilanciamento richiesto dal giudice.
  • Se la decisione di revoca non motiva adeguatamente il rapporto fra pericolosità e condizioni di salute, la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.
  • Nei provvedimenti pubblicati vanno rispettate le norme sulla privacy (oscuramento dei dati sensibili) senza che ciò incida sulla valutazione di merito.

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