Cassazione Penale, Sentenza n. 31700/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis). Il ricorrente contestava: (i) la mancanza di gravità indiziaria rispetto alla sua appartenenza alla cosca "Porta Nuova" — sostenendo che le intercettazioni e gli elementi investigativi sono stati male interpretati, che non risulta quale ruolo gli sia attribuito, che non vi sono dichiarazioni di collaboratori a suo carico e che i rapporti con Giuseppe Auteri e altri sono congetturali; (ii) l'insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, recidiva), lamentando l'assenza di elementi concreti e l'eccessiva valorizzazione dei precedenti penali.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame, letta nel suo complesso, abbia adeguatamente esposto le ragioni della gravità indiziaria, valutando congruamente le intercettazioni e gli elementi investigativi: conversazioni da cui emergerebbe il predominio del ricorrente su Danisinni e il suo controllo sulle compravendite immobiliari, contatti tramite il boss latitante Auteri, interessamento al pagamento di spese legali per un sodale e una conversazione diretta con Cosimo Filippone che attesta un inserimento attivo. La Corte ha ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e che la motivazione, anche se non ha affrontato puntualmente ogni censura (es. silenzio dei collaboratori), è complessivamente coerente. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato il principio per cui, in ipotesi di associazione mafiosa, sussistono presunzioni relative delle esigenze cautelari e grava sull'indagato l'onere di allegare elementi contrari; inoltre il Tribunale ha motivato anche positivamente richiamando precedenti penali significativi. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nessuna rimessione in libertà e indicazione alla cancelleria degli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla sintesi della relazione dei motivi di ricorso (consentendo una sintesi dei motivi nei termini strettamente necessari per la motivazione).
Interpretato secondo la giurisprudenza citata come comprensivo di qualsiasi contributo non occasionale e apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale: la partecipazione può essere anche in forme atipiche, purché effettiva, concreta e riconoscibile.
Richiamato in relazione al giudizio di gravità indiziaria richiesto per le misure cautelari: la valutazione deve accertare una "qualificata probabilità di colpevolezza" e il controllo di legittimità verifica la congruenza logica della motivazione di merito.
Richiamato in tema di esigenze cautelari: la Corte sottolinea che, nel caso di indiziato per associazione mafiosa, sussistono presunzioni relative circa le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione), gravando sull'indagato l'onere di allegare elementi contrari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria nel caso in cui il provvedimento non determini la rimessione in libertà del detenuto.
Massime di principio
- In procedimenti per associazione mafiosa la gravità indiziaria si valuta nel suo complesso: singoli elementi deboli possono rafforzarsi a vicenda formando un quadro indiziario sufficiente.
- L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se motivata secondo logica ed esperienza.
- Nei casi di associazione mafiosa esistono presunzioni relative circa le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, recidiva): spetta all'indagato fornire elementi concreti che le smentiscano per ottenere la revoca o la mitigazione della misura.
- Omissioni o lacune argomentative non decisive non comportano automaticamente annullamento: il sindacato verifica la coerenza complessiva della motivazione e la decisività degli elementi omessi rispetto all'impianto probatorio nel suo insieme.
- La mera proposta di una lettura alternativa delle prove (es. interpretarle come pettegolezzo o maldicenza) non è sufficiente a contrastare una motivazione che ritiene gli elementi congruenti e logicamente collegati.
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