Cassazione Civile, Ordinanza n. 23918/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione alla dichiarazione di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili. Dopo il rigetto dell'opposizione in appello, la Corte di cassazione aveva già rigettato il ricorso ordinario, ritenendo decisiva la rinuncia agli atti e all'azione formulata dalla ricorrente e valorizzando le conseguenze processuali di tale rinuncia, anche quanto alle spese. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza di cassazione, deducendo: (1) errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., perché la Corte non avrebbe considerato che era stata chiesta la trasmissione del fascicolo d'ufficio contenente l'atto di rinuncia e che il giudice di legittimità avrebbe potuto/esaminato direttamente tale atto; inoltre l'atto prevedeva la compensazione delle spese e il relativo accordo transattivo era stato prodotto in giudizio; (2) omessa pronuncia, perché la Corte non avrebbe esaminato integralmente il motivo di ricorso relativo all'estensione soggettiva della rinuncia, in particolare la parte in cui si sosteneva che il giudice di merito non avrebbe potuto sovrapporre la propria volontà a quella delle parti ma avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della rinuncia. La controricorrente ha resistito eccependo anche il difetto di legittimazione processuale della ricorrente quale legale rappresentante della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato preliminarmente che il ricorso non era stato notificato a tutti i litisconsorti necessari del giudizio di opposizione al fallimento, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio per la manifesta inammissibilità dell'impugnazione. Ha poi respinto l'eccezione di difetto di legittimazione processuale della ricorrente, osservando che la questione non era più deducibile in sede di impugnazione perché non contestata nel precedente grado. Nel merito dei motivi di revocazione, la Corte ha escluso l'errore di fatto: la decisione impugnata non si fondava su una svista percettiva, ma sull'applicazione di principi in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione e sulla mancata specifica indicazione, nel precedente ricorso, della produzione e collocazione dell'atto di rinuncia e dell'accordo transattivo. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la Corte aveva comunque deciso sul motivo, sia pure non esaminando tutte le argomentazioni svolte, il che integra al più un errore di giudizio e non un errore revocatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
ultimo comma; quarto comma
La rinuncia agli atti produce le conseguenze previste dalla norma e, in mancanza di prova di una volontà derogatoria del curatore, si applica il regime legale delle spese.
L'integrazione del contraddittorio verso i litisconsorti necessari può essere omessa quando l'impugnazione sia già manifestamente inammissibile, in applicazione del canone della ragionevole durata del processo.
Nel ricorso per cassazione occorre indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda e la loro localizzazione processuale.
Gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso devono essere prodotti secondo le forme prescritte; non basta il mero richiamo al fascicolo d'ufficio.
La revocazione delle decisioni della Cassazione è ammessa solo nei limiti degli errori di fatto revocatori.
L'errore revocatorio presuppone una svista percettiva o un falso supposto della realtà processuale, non una diversa valutazione giuridica o interpretativa.
L'errore determinante della decisione di merito deve essere fatto valere con le impugnazioni proprie della sentenza di merito, non successivamente in sede di revocazione della decisione di legittimità.
Il rimedio revocatorio va esperito contro la decisione che ha effettivamente inciso sul fatto posto a base della statuizione, secondo il corretto sviluppo dei mezzi di impugnazione.
Il giudice deve dirigere il processo in modo da evitare attività inutili e ostacoli alla sollecita definizione della controversia.
Il principio di ragionevole durata giustifica il contenimento delle formalità processuali superflue.
L'omessa considerazione di alcune argomentazioni difensive, quando la decisione sul motivo sia comunque intervenuta, non integra errore di fatto ma errore di giudizio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È applicato il meccanismo del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, secondo il dispositivo finale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione gli atti e i documenti posti a base del ricorso devono essere specificamente indicati e localizzati; il semplice fatto che siano contenuti nel fascicolo d'ufficio o di parte non supplisce agli oneri di autosufficienza e produzione imposti dagli artt. 366 e 369 c.p.c.
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è configurabile solo quando la decisione derivi da una svista percettiva su un fatto risultante incontestabilmente dagli atti; non lo è quando la censura mira, in realtà, a rimettere in discussione la valutazione giuridica o interpretativa compiuta dal giudice.
- La revocazione non è utilizzabile per contestare questioni che avrebbero dovuto essere dedotte con l'impugnazione contro la decisione di merito che ha originariamente inciso sul fatto, se l'errore allegato è maturato nel precedente grado e non nella decisione di legittimità.
- Quando una decisione è sorretta da più rationes autonome, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre, perché l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre alla cassazione della pronuncia.
- L'omessa considerazione di singole argomentazioni difensive non coincide con l'omessa pronuncia se il giudice ha comunque deciso sul motivo nel suo complesso; in tal caso, il vizio denunciabile è eventualmente di giudizio e non revocatorio.
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