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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18889/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha revocato la detenzione domiciliare sostitutiva già concessa in esecuzione di una pena detentiva, sul presupposto di plurime violazioni delle prescrizioni. Deduce, con tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo: a) che non sarebbe stata rispettata la proporzionalità nella scelta della revoca, anche per la mancata valutazione di una soluzione meno afflittiva come la semilibertà; b) che la motivazione sarebbe viziata per travisamento della prova e manifesta illogicità quanto alla cronologia dell'evasione; c) che sarebbe mancato l'elemento soggettivo nella qualificazione della condotta di resistenza. In memoria la difesa richiama inoltre il principio di progressione e gradualità di cui agli artt. 58 e 66 della legge n. 689 del 1981, segnala che per l'episodio del 23 novembre 2025 vi sarebbe stato un decreto di archiviazione e sottolinea la distinzione tra violazione delle prescrizioni e commissione di nuovi reati.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che le doglianze, pur formalmente formulate come violazioni di legge e vizi motivazionali, non colpiscono specifici passaggi dell'ordinanza, ma mirano a ottenere una nuova valutazione di merito sui presupposti della revoca della misura alternativa. La Cassazione reputa invece congrua, logica e immune da vizi giuridici la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva valorizzato le violazioni delle prescrizioni da parte del condannato: allontanamento immotivato dall'abitazione, guida di un veicolo privo di assicurazione e senza patente, comportamento offensivo, minaccioso e aggressivo verso i militari operanti durante il controllo. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    viene richiamato come parametro delle doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte osserva che il ricorso non individua censure specifiche del provvedimento e tende a sollecitare un riesame di merito.

  • art. 66 legge 24 novembre 1981 n. 689

    è invocato dalla difesa sul piano della proporzionalità e della progressione/gradualità nella gestione della misura sostitutiva, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla difesa in relazione alla funzione rieducativa e alla proporzionalità del trattamento esecutivo; il riferimento non incide sull'esito del giudizio.

  • art. 133 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la necessità di adeguata valutazione della gravità del comportamento e della risposta sanzionatoria.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689

    invocato in memoria insieme all'art. 66 l. 689/1981 per il principio di progressione e gradualità nel sistema delle sanzioni sostitutive.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso la revoca di una misura alternativa, non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito dei fatti già esaminati dal giudice dell'esecuzione/sorveglianza.
  • È inammissibile il ricorso che non individui puntualmente specifici profili dell'ordinanza impugnata, ma si limiti a proporre una critica confutativa e aspecifica della ricostruzione effettuata dal giudice di merito.
  • La revoca della misura alternativa può essere legittimamente fondata sulla valutazione complessiva di plurime violazioni delle prescrizioni imposte al condannato, quando la motivazione dia conto in modo coerente e logico delle trasgressioni riscontrate.
  • La deduzione di un principio di proporzionalità, di progressione o gradualità nell'applicazione delle misure sostitutive non vale, da sola, a censurare una revoca sorretta da motivazione congrua circa la reiterata inosservanza delle prescrizioni.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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