Cassazione Penale, Ordinanza n. 25644/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, valorizzando le peculiarità del secondo motivo di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: dichiarato non doversi procedere per difetto di querela sul capo relativo a furto aggravato, e rideterminato la pena per il residuo reato contravvenzionale edilizio-ambientale. La difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione del residuo reato contravvenzionale, sostenendo che il termine sarebbe maturato prima della sentenza impugnata; 2) violazione del divieto di reformatio in pejus, perché la Corte territoriale non avrebbe confermato la concessione dei benefici di legge accordati in primo grado. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della c.d. legge Orlando, e ha ritenuto la seconda doglianza inammissibile per difetto di interesse, poiché il giorno successivo al deposito del ricorso la Corte d'appello aveva corretto l'errore materiale del dispositivo inserendo la formula "conferma nel resto".
Norme richiamate
richiamati come titolo del reato patrimoniale originariamente contestato, poi definito in appello con declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela.
artt. 181 e 142, lett. g, d.lgs. 42/2004
richiamati come titolo della contravvenzione residua oggetto di conferma e rideterminazione sanzionatoria in appello.
nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla c.d. legge Orlando si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
non ha abrogato con effetti retroattivi la disciplina dell'art. 159 c.p. introdotta dalla legge Orlando per i reati commessi nel periodo di sua vigenza.
legge 27 novembre 2021, n. 134
non ha abrogato con effetti retroattivi la disciplina dell'art. 159 c.p. introdotta dalla legge Orlando per i reati commessi nel periodo di sua vigenza; per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema da tale legge.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non essendo venuta meno retroattivamente per effetto delle successive riforme.
- Quando, tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione applicabili, il termine non risulta pacificamente decorso alla data della decisione impugnata, la doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata.
- La censura sulla violazione del divieto di reformatio in pejus è inammissibile per difetto di interesse se il preteso vulnus è stato eliminato da un successivo provvedimento di correzione dell'errore materiale che abbia chiarito la conferma del resto della decisione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non colgono un interesse attuale e concreto alla decisione, ovvero risultano superate da provvedimenti successivi che sanano l'asserito vizio formale.
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