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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21805/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta ferma, non essendo stata annullata la sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato, sostenendo in particolare che mancasse il dolo specifico e proponendo una lettura alternativa degli elementi probatori e della vicenda. Con il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena fosse stata determinata sopra il minimo edittale e che le circostanze attenuanti generiche non fossero state riconosciute in prevalenza rispetto alla recidiva. La Corte ha rilevato che il primo motivo non si confrontava realmente con la motivazione della Corte d'appello, fondata su una valutazione globale delle prove, e che il secondo era meramente reiterativo di una doglianza già esaminata e rigettata in appello.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È la norma incriminatrice per il reato oggetto della sentenza impugnata, confermato nei suoi presupposti fattuali dalla valutazione di merito della Corte d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione globale, puntuale e logicamente coerente.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto se il ricorso non si confronta in modo specifico con gli argomenti posti a base della decisione di merito.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando si limitano a riprodurre doglianze già sottoposte al giudice di merito e da questi respinte con motivazione immune da specifiche censure in cassazione.
  • La riproposizione di motivi già esaminati in appello, senza individuare un effettivo errore logico o giuridico della decisione, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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