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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08609/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 782/2022. Dalla decisione emerge però che il ricorso introduttivo non è stato depositato in Cassazione, neppure nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; la cancelleria della Corte ha attestato il mancato deposito all'esito del controllo effettuato il 25 gennaio 2023. La Corte ha quindi definito il giudizio in rito, rilevando l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito dell'atto introduttivo. È stata inoltre applicata la regola sul raddoppio del contributo unificato richiamata dalle Sezioni Unite n. 20621/2023, perché la pronuncia di improcedibilità rientra tra i provvedimenti che fanno sorgere il relativo presupposto processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso della società contribuente, senza esaminare il merito delle censure contro la sentenza tributaria regionale. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in euro 5.400,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso introduttivo nel termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di improcedibilità del ricorso integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorso introduttivo di questo giudizio non è stato depositato, tanto meno nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.

    La Corte valorizza la certificazione di cancelleria come prova del mancato deposito dell'atto, ritenendo conseguente l'improcedibilità.

  • Cass., Sez. U., n. 20621 del 17 luglio 2023

    La pronuncia di improcedibilità per mancato deposito del ricorso va accompagnata dall'attestazione del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso introduttivo nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, che può essere rilevata sulla base della certificazione di cancelleria.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio in favore della parte resistente.
  • Quando la Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso per cassazione, deve dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ove previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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