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Sentenza

Sentenza n. 2983/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

quanto al ricorso n. 9853 del 2025: per l’annullamento della determinazione del Commissario ad acta del Comune di Venezia n. 417945/2025 del 11 agosto 2025, relativa all’approvazione della graduatoria di merito relativa al bando di concorso per l'assegnazione di n. 12 licenze taxi con autovettura ai sensi dell'art. 13 del “Regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente con autovettura” del Comune di Venezia, e dei presupposti verbali della commissione di concorso; del presupposto Bando per l'assegnazione di n. 12 licenze taxi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra; quanto al ricorso n. 8685 del 2024: per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 14 maggio 2020, n. 3051; e, con reclamo depositato il 23 dicembre 2025, per la dichiarazione di nullità o per l’annullamento della determinazione del Commissario ad acta del Comune di Venezia n. 417945/2025 del 11 agosto 2025, relativa all’approvazione della graduatoria di merito relativa al bando di concorso per l'assegnazione di n. 12 licenze taxi con autovettura ai sensi dell'art. 13 del “Regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente con autovettura” del Comune di Venezia, e dei verbali della commissione di concorso; del bando per l'assegnazione di n. 12 licenze taxi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra; degli atti di assegnazione delle suddette licenze taxi;

Giustizia amministrativa202408685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Determinazione del Commissario ad acta dell'11 agosto 2025 di approvazione della graduatoria per l'assegnazione di dodici licenze taxi, nonché atti presupposti e verbali della commissione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e commissario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3051 del 14 maggio 2020, che aveva dichiarato la nullità di precedenti licenze taxi e ordinato al Comune di rinnovare la procedura di gara o motivare la mancata assegnazione. A seguito della nomina del Prefetto di Venezia quale commissario ad acta, veniva approvata la graduatoria degli idonei e rilasciate undici licenze. I reclamanti contestavano, in sintesi: la violazione e l'elusione del giudicato per la mancata predeterminazione di criteri analitici e oggettivi, soprattutto per la prova orale; l'illegittima esclusione dalla valutazione del servizio svolto sulla base delle licenze taxi precedentemente annullate o dichiarate nulle; la violazione della par condicio e dei principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità, buona fede e legittimo affidamento; la mancata attribuzione a un reclamante dei punteggi spettanti per l'anzianità di esercizio come titolare di licenza taxi e, a un altro, del punteggio relativo all'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti. Il Comune eccepiva inoltre la tardività del reclamo proposto da uno dei reclamanti. In particolare, il reclamo di Montefusco era stato depositato il 23 dicembre 2025, mentre la determinazione commissariale era stata depositata nel giudizio il 14 agosto 2025.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i reclami per connessione oggettiva e soggettiva. Ha dichiarato inammissibile, per tardività, il reclamo di Montefusco, ritenendo che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. decorra dal deposito in giudizio dell'atto del commissario ad acta, quando la parte può conoscerne l'avvenuto deposito; non occorre una comunicazione individuale, poiché sulle parti grava un dovere di diligenza processuale, esercitabile anche mediante consultazione del portale telematico della giustizia amministrativa. Ha rigettato i reclami di Ghezzo e Bertiato. In particolare, ha ritenuto legittima l'esclusione del servizio svolto sulla base di licenze annullate o dichiarate nulle: l'annullamento retroattivo e il giudicato ripristinano la situazione giuridica anteriore e privano di rilevanza giuridica l'attività svolta sulla base del titolo illegittimo, sicché tale servizio non costituisce anzianità maturata come titolare di una licenza valida. L'attività effettivamente svolta può rilevare per profili economici, ma non come titolo concorsuale; inoltre, nella fattispecie non era configurabile un affidamento incolpevole, alla luce delle numerose controversie sulla legittimità delle licenze. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa alla ripetizione delle prove orali: la commissione aveva riformulato le domande per i candidati già esaminati, senza emergere trattamenti di favore né la necessità di una diversa composizione della commissione. È stata infine respinta la censura di Bertiato relativa all'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, poiché la commissione aveva utilizzato la data risultante dalla domanda di partecipazione e non era configurabile un errore materiale immediatamente riconoscibile. Non era applicabile il soccorso istruttorio, incompatibile con la par condicio nelle procedure selettive di massa quando comporti l'integrazione o la correzione sostanziale di un dato non correttamente dichiarato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni

    Il reclamo delle parti del giudizio contro gli atti del commissario ad acta deve essere depositato entro sessanta giorni dal deposito in giudizio dell'atto lesivo, quando la parte può conoscerne l'avvenuto adempimento.

  • art. 21 c.p.a.

    Il commissario ad acta opera quale organo del giudice dell'ottemperanza e svolge attività di carattere giurisdizionale.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    La disposizione conferma il ruolo del commissario ad acta quale strumento di esecuzione e controllo del giudicato nell'ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La violazione o elusione del giudicato determina la nullità dell'atto amministrativo adottato in contrasto con il comando giudiziale; nella fattispecie, tuttavia, gli atti reclamati non sono stati ritenuti elusivi sotto i profili dedotti.

  • art. 6, lett. b), del bando di concorso

    anzianità di esercizio effettivo come titolare di licenza di servizio taxi, in ogni caso maturata

    La clausola comprende esclusivamente il servizio maturato come titolare di una licenza valida; non consente di valutare il servizio svolto sulla base di licenze annullate o dichiarate nulle.

  • art. 6, lett. c), del bando di concorso

    L'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti deve essere valutata sulla base dei dati correttamente risultanti dalla domanda di partecipazione.

  • art. 5, comma 2, del bando di concorso

    La ripetizione della prova orale, con riformulazione delle domande per i candidati già esaminati, non viola la par condicio quando non emerga alcun trattamento di favore.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza è stato invocato dai reclamanti, ma non è stato ritenuto violato.

Massime di principio

  • Il reclamo proposto dalle parti del giudizio di ottemperanza contro gli atti del commissario ad acta deve essere depositato entro sessanta giorni dal deposito in giudizio dell'atto ritenuto lesivo, senza necessità di una comunicazione individuale; la decorrenza presuppone la possibilità della parte di conoscere l'avvenuto deposito mediante l'ordinaria diligenza processuale.
  • Il commissario ad acta opera quale organo del giudice dell'ottemperanza e i suoi atti, quando adottati nell'esercizio dell'incarico, sono sottoposti agli strumenti di controllo previsti dall'art. 114, comma 6, c.p.a., non al regime ordinario delle impugnazioni amministrative.
  • L'annullamento retroattivo e la dichiarazione di nullità di un titolo amministrativo eliminano, in linea di principio, la base giuridica degli effetti prodotti dal titolo; il servizio svolto sulla base di una licenza annullata o nulla non può quindi essere valutato come anzianità maturata quale titolare di una licenza valida in una successiva procedura concorsuale.
  • L'attività concretamente svolta sulla base di un titolo amministrativo poi annullato o dichiarato nullo può conservare rilevanza per eventuali profili economici, ma non si trasforma per ciò solo in un titolo giuridicamente valutabile ai fini dell'accesso o dell'assegnazione di una concessione amministrativa.
  • Nelle procedure selettive di massa, l'errore contenuto nella domanda del candidato è emendabile d'ufficio solo quando risulti immediatamente riconoscibile dal contesto dell'atto e la correzione sia meramente materiale; non è consentito utilizzare il soccorso istruttorio per acquisire o integrare dati sostanziali dopo la scadenza del termine, poiché ciò violerebbe la par condicio.
  • La ripetizione di una prova orale già svolta non richiede necessariamente la ricomposizione della commissione quando le domande siano riformulate per i candidati già esaminati e non emergano trattamenti differenziati o vantaggi indebiti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcorsi pubbliciTaxi e noleggio con conducente
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiTrasporti e circolazione
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potereSoccorso istruttorio

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