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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22305/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., articolando due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge perché le dichiarazioni dei collaboratori e altre acquisizioni processuali dimostrerebbero che il ruolo apicale attribuito allo Ieni riguarderebbe un periodo anteriore alla perimetrazione cronologica dell'imputazione (con asserito allontanamento dal clan già dal 2006 e periodo di soggiorno all'estero dal 2010 al 2015); (2) vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che il periodo trascorso all'estero e la successiva detenzione avrebbero superato la presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione e dell'adeguatezza della misura carceraria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ricordato i limiti del sindacato in sede di legittimità (impossibilità di rivedere il giudizio di merito sui fatti) e accertato che il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente la valutazione del compendio indiziante, anche con riferimento a dichiarazioni di collaboratori rese in epoca recente e a intercettazioni e videoriprese che dimostravano l'attualità del ruolo attribuito allo Ieni. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la doppia presunzione prevista per il 416-bis (presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia) e affermato che il semplice decorso del tempo o il soggiorno all'estero non sono di per sé idonei a dimostrare l'effettivo recesso dall'associazione; pertanto non è stato superato il presupposto per sostituire o revocare la misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e gli atti sono stati inviati alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame avverso le misure cautelari; indica il titolo dell'atto impugnato dinanzi al Tribunale del riesame, contestato in Cassazione nella forma del ricorso per cassazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Contestazione del reato di associazione mafiosa; la Corte ricorda che per tale fattispecie opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, superabile solo con prova oggettiva del recesso o dell'esaurimento dell'attività associativa.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Censura invocata dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione di legge) che la Corte di Cassazione valuta nei limiti del proprio controllo, ossia solo per verificare la congruità logica e giuridica della motivazione del giudice di merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti nella formulazione dei motivi in Cassazione; la Corte osserva che il ricorso non può riproporre una diversa valutazione del compendio indiziante già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per il delitto di cui all'art. 416-bis; la Corte evidenzia che tale presunzione può essere superata solo con prove concrete di recesso o esaurimento dell'attività associativa.

  • art. 273 e art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto dei requisiti per la custodia cautelare (gravi indizi e esigenze cautelari); la Corte specifica che l'insussistenza di tali requisiti è valutabile in cassazione solo se vi è violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti in ordine all'invio degli atti alla cancelleria dopo il provvedimento della Corte.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulla misura cautelare è limitato: non è consentita una rivalutazione in fatto del compendio probatorio ma solo il controllo sulla logicità e legalità della motivazione del giudice di merito.
  • Per i reati di cui all'art. 416-bis opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; tale presunzione può essere superata solo da elementi oggettivi e concreti (es. recesso formale dall'associazione, esaurimento dell'attività criminale), non dal semplice decorso del tempo o dal soggiorno all'estero.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se corroborate da elementi intercettivi, videoriprese o altre evidenze, possono essere valutate come indicatori dell'attualità del ruolo associativo.
  • Il periodo di assenza dall'area territoriale o la precedente detenzione non valgono automaticamente ad escludere il pericolo di reiterazione; è necessaria prova concreta della rottura del vincolo associativo.
  • La mancata considerazione di elementi probatori recenti o la volontà del giudice del merito di valorizzare specifiche intercettazioni e filmati rende difficile, in Cassazione, ottenere l'annullamento della misura salvo manifesta illogicità o violazione di norme.

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