Cassazione Penale, Sentenza n. 27146/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del reato di insolvenza fraudolenta aggravata (riqualificazione delle originarie imputazioni di truffa), chiedendo la cassazione con due motivi: 1) violazione di norme processuali e di diritto penale con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati commessi sino al 12 marzo 2017 (elencando specifici fatti numerati); 2) illogicita e contraddittorieta della motivazione in punto di responsabilita, deducendo che i fornitori erano stati pagati fino al 2018 e che la politica commerciale dei "pacchetti" non provava insolvenza fraudolenta. Si eccepisce altresi che la Corte di appello avrebbe sproporzionatamente valorizzato l'evasione totale e la scontistica come elementi decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al motivo di illogicita motivazionale, e stato ritenuto generico e in realta una richiesta di rivalutazione del merito, priva di critica sostanziale alle argomentazioni della corte di merito; la motivazione di appello e stata ritenuta aderente alle prove e coerente nel descrivere il meccanismo commerciale che aveva inizialmente funzionato e poi determinato la crisi di liquidita, utilizzata dagli imputati per coprire debiti usandola per incassare pagamenti anticipati. Quanto alla censura sulla prescrizione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la prescrizione puo essere rilevata in sede di legittimita anche se dedotta per la prima volta in cassazione, ma solo se il motivo e specifico e fornisce la sequenza procedimentale e la data di consumazione rilevante. Qui i fatti erano stati riqualificati da truffa a insolvenza fraudolenta, il cui momento consumativo coincide con l'inadempimento valutato secondo il diritto civile (data delle nozze o della omessa consegna di materiale). I ricorrenti non hanno indicato per ciascun fatto la data dell'inadempimento, ancorando erroneamente il momento alla data dei pagamenti o all'assunzione dell'obbligazione; ne e derivata la genericita e l'inammissibilita del motivo. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti, confermando di fatto la decisione di merito; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili De Simone e Rotolo per complessivi 2.000 euro oltre accessori. Si segnala che la Sostituta Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento limitato ai reati estinti per prescrizione sino al 12/03/2017, ma la Corte non ha accolto la richiesta.
Norme richiamate
disciplinano il procedimento celebrato con contraddittorio scritto senza udienza orale; richiamate per giustificare il rito cartolare del grado di appello
connesso alle regole del processo per scritto; richiamato insieme all'art. 610 per il procedimento senza presenza delle parti
norma che individua i motivi di ricorso in cassazione; lett. b) riferita alla violazione di norme sul procedimento e di diritto sostanziale, lett. e) all'illogicita della motivazione
richiamato nella censura come norma connessa alla declaratoria di estinzione per prescrizione; la censura sosteneva violazione per omissione di dichiarare l'estinzione
riguarda la rilevazione d'ufficio di cause estintive; la Corte richiama i limiti alla rilevazione d'ufficio in presenza di ricorso inammissibile e l'eccezione non assunta in grado di merito
norma sull'aggravante applicata nella determinazione della pena per il reato di insolvenza fraudolenta aggravata
consente la condanna alle spese del ricorso in cassazione; applicata per liquidare oneri e contributi a carico dei ricorrenti
Sez. U, sent. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
principio secondo cui l'inammissibilita del ricorso per cassazione preclude normalmente la rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata anteriormente alla sentenza d'appello, salvo che la prescrizione sia dedotta specificamente in cassazione
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019 (Di Paoli) e Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2019 (Falco)
giurisprudenza richiamata sul requisito di specificita necessario per dedurre in cassazione l'omesso rilievo della prescrizione da parte del giudice di merito; la prescrizione richiede puntuale rappresentazione della data di consumazione
Massime di principio
- Se il reato viene riqualificato in sede di merito, il momento consumativo va individuato secondo la nuova qualificazione; chi eccepisce la prescrizione deve indicare la data esatta della consumazione rilevante per il nuovo inquadramento
- In cassazione e ammessa la deduzione della prescrizione anche se proposta per la prima volta in questa sede, ma solo se il motivo e specifico e documenta la sequenza procedimentale e la data dell'evento che determina la decorrenza del termine di prescrizione
- Le censure di illogicita o contraddittorieta della motivazione devono essere articolate con precisione e non limitarsi a una richiesta di rivalutazione delle prove di merito; la cassazione non sostituisce il giudice del fatto
- Nel processo celebrato in forma scritta e cartolare e fondamentale depositare conclusioni e documentazione in grado di permettere al giudice di merito e, se necessario, alla cassazione, di valutare la domanda di estinzione o qualunque motivo che dipenda da date e termini
- La mancata specificazione dei termini e delle date rilevanti rispetto alla prescrizione comporta l'inammissibilita della relativa doglianza e il mantenimento della decisione di merito, con possibili condanne alle spese e agli oneri previsti
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