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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03120/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione della disciplina stradale ex art. 116 d.lgs. 285/1992. In cassazione ha dedotto due censure: da un lato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla dosimetria della pena, sostenendo che la pena fosse stata determinata in violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; dall'altro l'erronea applicazione di legge e la contraddittorietà della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata la motivazione sulla pena, osservando che una specifica analitica giustificazione è necessaria solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o superiore alla media, mentre nel caso concreto la pena era stata irrogata in misura media o prossima al minimo. Ha inoltre giudicato congrua e immune da vizi logici la motivazione con cui la Corte d'appello aveva negato le attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a registrare la condanna per tale violazione.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena sono rimessi al giudice di merito; la motivazione specifica sulla dosimetria è richiesta in modo particolare solo per pene prossime al massimo edittale o superiori alla media.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla congruità e logicità della motivazione.

  • art. 3 Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di dosimetria della pena, la motivazione del giudice di merito non richiede una particolare analiticità quando la sanzione venga determinata in misura media o prossima al minimo edittale; la scelta è normalmente insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente.
  • Il controllo di legittimità sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria; non è consentita una nuova valutazione del merito.
  • Le censure che mirano a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito in tema di pena e attenuanti, senza evidenziare specifici vizi logici o violazioni di legge, sono inammissibili in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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