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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06485/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per tentato furto aggravato, già confermata in appello, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; la censura è stata ritenuta una mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e quindi non specifica. Con il secondo motivo ha contestato la mancanza e contraddittorietà della motivazione sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e la motivazione risultava adeguata.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è stata riconosciuta; il relativo motivo, formulato come mera reiterazione di censure già esaminate in appello, è stato considerato non specifico e quindi non deducibile in cassazione.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve muoversi entro i criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio deve essere effettuata secondo i criteri di gravità del reato e personalità del reo, e la motivazione è sufficiente se dà conto degli elementi ritenuti rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre in modo pedissequo le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un vizio motivazionale è inammissibile quando la censura non introduce un'autonoma critica argomentata alla decisione di merito, ma si risolve in una doglianza apparente.
  • La determinazione della pena e delle variazioni in aumento o diminuzione per circostanze aggravanti o attenuanti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ed è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità manifesta o del difetto assoluto di motivazione.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice richiami, anche sinteticamente, gli elementi di fatto ritenuti decisivi ai fini della commisurazione della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo i casi di esonero previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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