Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14174/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un processo penale, aveva ottenuto dal tribunale la liquidazione di euro 960,00 oltre IVA e CPA per l'attività difensiva svolta, ma non anche il rimborso delle spese affrontate per recuperare il proprio credito professionale. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione contro il decreto di liquidazione, ritenendo che il professionista avesse appreso la scarcerazione del proprio assistito solo in un momento successivo e che, quindi, il recupero del credito non fosse stato utilmente esperito nel momento rilevante. Nel ricorso per cassazione si deducevano, da un lato, violazione degli artt. 116 e 117 d.P.R. 115/2002, sostenendo che il momento decisivo non fosse quello della pubblicazione della sentenza civile ma quello in cui il credito era divenuto azionabile dopo la conclusione dell'attività difensiva; dall'altro, violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per insufficiente motivazione dell'ordinanza, che avrebbe riconosciuto la reperibilità dell'assistito al tempo dell'azione civile ma poi negato comunque la liquidazione delle spese di recupero.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 116 d.P.R. 115/2002, il difensore d'ufficio può ottenere la liquidazione del compenso e delle spese quando dimostri di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero del credito professionale. Nel caso concreto, al termine dell'attività svolta in favore dell'assistito, quest'ultimo era ancora reperibile perché detenuto per altra causa; pertanto, il professionista aveva l'onere di tentare prima il recupero del credito nei confronti del debitore e solo successivamente di rivolgersi all'erario. È stato ritenuto irrilevante che il debitore sia divenuto irreperibile in un momento successivo all'azione civile, poiché ciò non esclude il diritto alla liquidazione delle spese sostenute per il recupero. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alla determinazione del rimborso delle spese di recupero del credito professionale, con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 116 d.P.R. 115/2002

    "dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"

    Il difensore d'ufficio ha diritto alla liquidazione dell'onorario e delle spese verso l'erario solo dopo aver tentato inutilmente il recupero del credito professionale nei confronti del proprio assistito.

  • art. 117 d.P.R. 115/2002

    È richiamato dal ricorrente insieme all'art. 116 in relazione alla disciplina della liquidazione del compenso del difensore d'ufficio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione del provvedimento giurisdizionale deve essere effettiva e non meramente apparente.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È denunciata la nullità del provvedimento per assenza o inadeguatezza della motivazione.

Massime di principio

  • Per la liquidazione a carico dell'erario del compenso del difensore d'ufficio, il professionista deve dimostrare di avere previamente esperito senza esito le ordinarie procedure di recupero del credito verso il debitore principale.
  • Ai fini di tale verifica, rileva il momento in cui il credito professionale diviene esigibile e il debitore è concretamente reperibile; una successiva irreperibilità non esclude il diritto alla liquidazione delle spese di recupero già sostenute o dovute.
  • Quando il giudice di merito riconosce la reperibilità del debitore al momento in cui il credito era azionabile, non può negare la liquidazione delle spese di recupero senza una motivazione coerente con tale premessa fattuale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.