Cassazione Penale, Sentenza n. 41558/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione (7 marzo 2025) che aveva negato la sospensione condizionale della pena e la non menzione dopo la condanna resa con rito abbreviato (riduzione di un sesto). Il motivo dedotto in Cassazione è unico: violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione negato i benefici nonostante, a suo avviso, la sentenza di condanna irrevocabile avesse implicitamente ritenuto sussistenti le condizioni di merito per la sospensione condizionale, avendo escluso l'applicabilità dell'istituto soltanto per il superamento del limite quantitativo di pena; la ricorrente sostiene quindi che il giudice dell'esecuzione non potesse decidere in senso difforme rispetto al giudice della cognizione
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il motivo infondato e ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 208/2024 che ha reso possibile al giudice dell'esecuzione concedere la sospensione condizionale e la non menzione quando il giudice della cognizione non abbia potuto pronunciare per il solo superamento dei limiti edittali. Tuttavia la Corte di legittimità ha precisato che il giudice dell'esecuzione deve valutare i medesimi presupposti sostanziali previsti dagli artt. 163 e ss. cod. pen. e che la piattaforma decisoria utile per la prognosi è costituita dalle circostanze accertate in sede di cognizione. Nel caso di specie la sentenza di condanna non aveva svolto alcuna valutazione prognostica favorevole (si era limitata a rilevare il superamento dei limiti quantitativi), per cui il giudice dell'esecuzione e il G.i.p., correttamente, hanno formulato una prognosi negativa sulla futura astensione dalla commissione di reati, motivando richiamo alla condotta sistematica e al ruolo attivo della Grisetti nelle condotte usurarie. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 4, c.p.p.
Norma procedurale che disciplina l'opposizione agli atti del giudice; utilizzo qui per inquadrare il rito dell'opposizione esperita da Grisetti contro l'ordinanza del G.i.p.
art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
Disposizione modificata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 208/2024; concerne gli effetti della sentenza di condanna con rito abbreviato e la possibilità per il giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione della pena e la non menzione quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi per superamento dei limiti edittali
Sentenza Corte costituzionale n. 208/2024
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici"
La Consulta ha aperto la possibilità al giudice dell'esecuzione di concedere benefici che il giudice della cognizione non ha potuto concedere solo per un ostacolo di natura quantitativa; ha però rimesso al giudice dell'esecuzione la valutazione dei presupposti sostanziali ai sensi degli artt. 163 e segg. c.p.
art. 676, comma 3-bis, c.p.p.
Rimando operato dalla Corte costituzionale in via consequenziale; coinvolge disposizioni sul giudice dell'esecuzione e la possibilità di concessione dei benefici in sede esecutiva
art. 163 c.p.
Stabilisce i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (fra cui la prognosi favorevole sulla futura condotta); la Corte richiama che il giudice dell'esecuzione deve valutare i medesimi presupposti
art. 175 c.p.
Rilevante per i limiti edittali e per la valutazione connessa alla concessione dei benefici; la valutazione del giudice dell'esecuzione deve tenerne conto insieme all'art. 163
art. 671, comma 2, c.p.p.
Normativa interpretata dalla giurisprudenza in tema di facoltà del giudice dell'esecuzione di concedere sospensione condizionale e non menzione; la giurisprudenza ha stabilito che un'esclusione espressa da parte del giudice della cognizione per motivi diversi dalla sola dosimetria della pena costituisce condizione ostativa che vincola il giudice dell'esecuzione
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in caso di declaratoria di reiezione del ricorso; applicata nella specie
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 208/2024, il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione quando il giudice della cognizione non l'ha fatto solo per il superamento dei limiti edittali, ma ciò richiede una valutazione autonoma dei presupposti di merito ai sensi degli artt. 163 e ss. c.p.
- La valutazione prognostica sulla futura astensione da reati si fonda sulle circostanze accertate in sede di cognizione: il giudice dell'esecuzione deve utilizzare il materiale probatorio e le risultanze del processo per formulare la prognosi, e può rifiutare i benefici se le risultanze indicano un rischio concreto e non meramente teorico di recidiva
- Se la sentenza di condanna si è limitata a constatare il solo superamento dei limiti edittali senza esprimere valutazioni sul merito dei presupposti dei benefici, il giudice dell'esecuzione non è vincolato a concederli e può legittimamente motivare un diniego basato sulla natura della condotta e sul contesto criminoso
- Se invece il giudice della cognizione ha espresso un'esclusione espressa della concedibilità dei benefici per ragioni diverse dalla sola dosimetria della pena, tale esclusione ostativa vincola il giudice dell'esecuzione
- In prospettiva difensiva, per aumentare le chance di ottenere benefici in sede esecutiva è importante sollecitare in primo grado una valutazione esplicita dei presupposti per la sospensione e la non menzione (se possibile, formulando argomentazioni sulla prognosi favorevole), perché un giudizio espresso del giudice della cognizione può incidere sul perimetro dell'apprezzamento successivo
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