Cassazione Penale, Sentenza n. 9616/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p., in concorso ex art. 110 c.p.) relativa alla vendita fittizia di un iPhone su Facebook Marketplace, contestando: 1) l'insistenza che si sarebbe dovuta riconoscere la remissione tacita della querela per sopravvenuta irreperibilità della persona offesa (con richiamo alla riforma dell'art.152 c.p. introdotta dal d.lgs.150/2022 e alla formula "senza giustificato motivo"); 2) la presunta insufficienza della prova in ordine alla configurazione della truffa e al concorso dell'imputato (eccezione sulla ricostruzione alternativa dei movimenti di denaro sulla carta PostePay e sulla mancata individuazione dell'esecutore materiale dell'inserzione)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: non si è verificata remissione tacita della querela perché la persona offesa non risultava regolarmente citata come testimone né notificata dell'udienza, per cui la mancata reperibilità costituisce giustificato motivo. Ha inoltre respinto il terzo motivo ritenendo congrua e logica la valutazione del merito secondo cui i fatti integrano il reato di truffa e che gli elementi probatori (accertamento dell'accredito sulla PostePay intestata al Durante, attivata da poco, e il immediato prelievo della somma) giustificano la condanna del Durante in concorso. La Corte ha confermato l'impossibilità per la Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione non manifesta-illogica delle prove. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma equa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Delitto di truffa; la sentenza ha ritenuto provato l'elemento materiale e il dolo attraverso il riscontro che il denaro è stato accreditato sulla carta intestata al Durante e poi immediatamente prelevato
Concorso di persone nel reato; la decisione ha ritenuto che Durante abbia concorso nella commissione della truffa assieme ad altro soggetto (Ferraris)
quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone
Regola la remissione tacita della querela; la Corte ha precisato che per applicare la fattispecie prevista è necessario che il querelante sia stato regolarmente citato come testimone e abbia mancato la comparizione senza giustificato motivo; la mera irreperibilità o l'assenza di notifica escludono l'applicazione
d.lgs. 150/2022 (novellazione art.152 c.p.)
Ha ampliato le ipotesi di remissione tacita processuale (inserendo la mancata comparizione senza giustificato motivo e la partecipazione a programmi di giustizia riparativa); la Corte ha interpretato la norma richiedendo comunque i presupposti formali (citazione come testimone e assenza ingiustificata)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; usato come riferimento per valutare le censure proposte dal ricorrente (vizi di motivazione, violazione di legge)
art. 133 cod. proc. pen. comma 1-bis
Prevede limiti all'accompagnamento coattivo del testimone qualora la mancata comparizione integri la remissione tacita; citato per il coordinamento con l'art.152
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati come parametri del giusto processo e della tutela dei diritti di difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni tali da giustificare la cassazione
Massime di principio
- La remissione tacita della querela richiede che il querelante sia stato regolarmente citato come testimone e che la sua mancata comparizione sia ingiustificata; la semplice irreperibilità o la mancata notifica escludono la remissione
- Dopo la riforma del 2022 l'applicazione dell'art.152 c.p. resta condizionata a requisiti formali: il giudice deve accertare la citazione e l'assenza senza giustificato motivo prima di dichiarare la remissione tacita
- In Cassazione non è consentito sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del compendio probatorio salvo che la motivazione sia mancante, manifesta-illogica o contraddittoria; le ricostruzioni alternative devono essere inconfutabili per prevalere
- Movimenti di denaro comprovati (accredito su conto/carta intestata all'imputato e immediato prelievo) costituiscono elemento probatorio molto rilevante per la configurazione della truffa quando collegati all'offerta fraudolenta
- La difesa che avanza ricostruzioni alternative deve fornire elementi probatori concreti e non solo ipotesi plausibili per scalfire la logica motivazione del giudice di merito
- Per evitare che la mancata partecipazione della persona offesa determini conseguenze processuali, è importante che la citazione e le comunicazioni processuali siano regolarmente effettuate e documentate
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